Sulla forza probatoria del contenuto dei cedolini non vi è tuttavia, in concreto, ragione di dubitare. Quanto all'obiezione del ricorrente di non avere avuto l'intenzione di sopprimere, sottrarre o distruggere nulla, neppure essa gli è di giovamento. Stando ai vincolanti accertamenti della sentenza impugnata – non censurati di arbitrio – l'imputato ha agito proprio per sbarazzarsi di un mezzo di prova che avrebbe contribuito a ricostruire l'appropriazione indebita (sentenza, pag. 21).