Tale prerogativa non è venuta a meno per il semplice fatto che i documenti non venivano annessi alla contabilità. Il richiamo a DTF 120 IV 25 è infruttuoso già per il fatto che tale sentenza si riferisce al falso ideologico in documenti (art. 251 n. 1 CP), e più generalmente alle difficoltà che sorgono al momento di stabilire se ci si trova di fronte a un falso ideologico o a una bugia scritta a dipendenza della reale portata giuridica della scrittura privata. Sulla forza probatoria del contenuto dei cedolini non vi è tuttavia, in concreto, ragione di dubitare.