La qualifica di documento non può infatti dipendere dalla rilevanza conferita nell'azienda, bensì dalla sua intrinseca natura, destinata e atta a provare un fatto di portata giuridica rilevante ai sensi dell'art. 110 n. 5 CP (DTF 91 IV 7). Come si è visto, una qualifica del genere risulta pacifica nella fattispecie, non trattandosi di tabulati contenenti semplici affermazioni – come ad esempio meri conteggi che non costituiscono parte integrante della contabilità – ma di giustificativi idonei a comprovare gli incassi percepiti dall'uso dei parchimetri pubblici e quindi destinati a fungere da prova alla contabilità del Comune.