Stando alla sentenza impugnata, sottraendo le strisce di controllo dai parchimetri del Padiglione Conza la mattina del 22 agosto 1996, il ricorrente si è reso colpevole di soppressione di documenti giusta l'art. 254 CP, poiché egli ha asportato quel giorno dall'ufficio mezzi di prova che potevano per lui risultare compromettenti, con l'evidente scopo di occultare l'appropriazione indebita commessa. Sempre a mente del primo giudice, tali strisce costituiscono documenti nel senso dell'art. 110 n. 5 CP, ossia scritti destinati e atti a provare un fatto di portata giuridica, trattandosi di vere e propri giustificativi, come tali facenti obbligatoriamente parte di una contabilità (sentenza, pag.