Egli ha perciò escluso l'ipotesi del furto ex art. 139 CP, rilevando che per appropriarsi delle somme di denaro l'accusato non ha dovuto violare una custodia altrui per crearne una propria, ossia non ha dovuto sottrarre i valori, essendo esse questi nelle sue mani per eseguire un preciso compito di cui era il primo responsabile (sentenza, pag. 20 seg.).