Egli ha quindi stabilito che nel caso in esame entra in considerazione la prima alternativa, ove si consideri che durante il conteggio il denaro proveniente dai parchimetri è sempre rimasto separato dal patrimonio dell'accusato e della Città di Lugano. Ha tuttavia soggiunto che nella nozione di impiego illecito rientra anche l'occultamento del possesso (sentenza, pag. 20).