b) Il presidente della Corte di assise ha rilevato che la prima fattispecie prevista dall'art. 138 n. 1 CP riguarda l'appropriazione di un cosa in proprietà altrui, anche se costituente un valore patrimoniale, mentre la seconda si riferisce all'impiego di un valore patrimoniale di cui l'autore stesso, per effetto della confusione giuridica, è divenuto proprietario. Egli ha quindi stabilito che nel caso in esame entra in considerazione la prima alternativa, ove si consideri che durante il conteggio il denaro proveniente dai parchimetri è sempre rimasto separato dal patrimonio dell'accusato e della Città di Lugano.