a) Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata, chiunque indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione (art. 138 n. 1 CP). Il colpevole è punito con la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione se ha commesso il fatto in qualità di membro di un'autorità, di funzionario, di tutore, di curatore, di gerente di patrimoni, o nell'esercizio di una professione, di un'industria o di un commercio per il quale ha ottenuto l'autorizzazione da un'autorità (art. 138 n. 2 CP).