Secondo il ricorrente potrebbe se mai entrare in considerazione l'ipotesi del furto, anche perché egli non era il solo a disporre del provento dei parchimetri. Tale reato non è però stato prospettato né nell'atto di accusa né nel corso del dibattimento (art. 250 CPP). a) Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata, chiunque indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione (art. 138 n. 1 CP).