Al punto 7 del gravame il ricorrente ridimensiona le sue pretese negligenze, ovvero gli atteggiamenti sospetti cui egli – stando alla sentenza impugnata – ha dato adito sia durante il controllo eseguito la mattina del 22 agosto 1996 (non rilevando la divergenza fra l'importo figurante sulle strisce e quello conteggiato, senza per di più che i cedolini di due parchimetri siano stati rinvenuti nella carta straccia), sia in occasione del conteggio effettuato la mattina del 24 agosto 1996 (uso della macchina selezionatrice difettosa e successivo rinvenimento del denaro mancante). Egli si sofferma poi sul numero delle macchine installate nel locale riservato al conteggio del denaro e sulla