{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-05-03", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-1999-64_2000-05-03.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59162&nX40_KEY=4933334&nTrefferzeile=24&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "9768a3d0cb027dbffce1ebe0617e1886"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.1999.64"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 03.05.2000 17.1999.64"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 03.05.2000 17.1999.64"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 03.05.2000 17.1999.64"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:39:37", "Checksum": "881d24873fe50ec9e3634a36e02a24cc", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 03.05.2000 17.1999.64\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n10. Il ricorrente insorge anche contro la condanna per soppressione di documenti in relazione ai cedolini emessi il 22 agosto 1996 dalla casse dei parchimetri collettivi del parcheggio del Padiglione Conza. Assevera anzitutto che le strisce rilasciate dai parchimetri non venivano conservate, né tanto meno annesse alla contabilità, bensì gettate nel cestino della carta straccia una volta terminata l'operazione di conta. Già per questa ragione –egli soggiunge – non gli si può rimproverare di avere avuto l'intenzione di sopprimere, sottrarre o distruggere alcunché. Fa inoltre valere che non può essere conferita la qualifica di documenti alle strisce emesse dai parchimetri, poiché esse non sono mai serviti per allestire la contabilità del Comune.\na) Stando alla sentenza impugnata, sottraendo le strisce di controllo dai parchimetri del Padiglione Conza la mattina del 22 agosto 1996, il ricorrente si è reso colpevole di soppressione di documenti giusta l'art. 254 CP, poiché egli ha asportato quel giorno dall'ufficio mezzi di prova che potevano per lui risultare compromettenti, con l'evidente scopo di occultare l'appropriazione indebita commessa. Sempre a mente del primo giudice, tali strisce costituiscono documenti nel senso dell'art. 110 n. 5 CP, ossia scritti destinati e atti a provare un fatto di portata giuridica, trattandosi di vere e propri giustificativi, come tali facenti obbligatoriamente parte di una contabilità (sentenza, pag. 21).\nb) Che i citati cedolini costituiscono documenti nell'accezione dell'art. 110 n. 5 CP non può essere posto in dubbio. Essi indicavano l'importo totale introdotto nei parchimetri, come pure le monete estratte, sicché servivano per verificare il conteggio delle monete da parte del responsabile (sentenza, pag. 5). Giustamente il presidente della Corte delle assise correzionali ha stabilito perciò che si trattava di giustificativi, come tali facenti parte obbligatoriamente di una contabilità (cfr. inoltre l'art. 151 cpv. 2 LOC, che impone ai Comuni la tenuta della contabilità). Che all'interno dell'amministrazione comunale fosse diffusa un'opinione diversa è irrilevante. La qualifica di documento non può infatti dipendere dalla rilevanza conferita nell'azienda, bensì dalla sua intrinseca natura, destinata e atta a provare un fatto di portata giuridica rilevante ai sensi dell'art. 110 n. 5 CP (DTF 91 IV 7). Come si è visto, una qualifica del genere risulta pacifica nella fattispecie, non trattandosi di tabulati contenenti semplici affermazioni – come ad esempio meri conteggi che non costituiscono parte integrante della contabilità – ma di giustificativi idonei a comprovare gli incassi percepiti dall'uso dei parchimetri pubblici e quindi destinati a fungere da prova alla contabilità del Comune. Tale prerogativa non è venuta a meno per il semplice fatto che i documenti non venivano annessi alla contabilità. Il richiamo a DTF 120 IV 25 è infruttuoso già per il fatto che tale sentenza si riferisce al falso ideologico in documenti (art. 251 n. 1 CP), e più generalmente alle difficoltà che sorgono al momento di stabilire se ci si trova di fronte a un falso ideologico o a una bugia scritta a dipendenza della reale portata giuridica della scrittura privata. Sulla forza probatoria del contenuto dei cedolini non vi è tuttavia, in concreto, ragione di dubitare. Quanto all'obiezione del ricorrente di non avere avuto l'intenzione di sopprimere, sottrarre o distruggere nulla, neppure essa gli è di giovamento. Stando ai vincolanti accertamenti della sentenza impugnata – non censurati di arbitrio – l'imputato ha agito proprio per sbarazzarsi di un mezzo di prova che avrebbe contribuito a ricostruire l'appropriazione indebita (sentenza, pag. 21). Egli non può pertanto scagionarsi invocando la prassi invalsa – per altro rilevata anche dalla Corte di merito (sentenza, pag. 6) – di buttare le strisce di controllo nel cestino della carta straccia dopo il conteggio del denaro. Il ricorso va perciò disatteso anche su questo punto.\n11. Il ricorrente fa carico al primo giudice di avere ecceduto nel proprio potere di apprezzamento condannandolo a una pena di cinque mesi, soprattutto se si considera l'esiguo importo sottratto. La censura non ha peso. Il ricorrente è stato riconosciuto colpevole di appropriazione indebita qualificata, che prevede pene fino a 10 anni di reclusione (art. 138 n. 1 CP), come pure di soppressione di documenti, che commina pene fino a cinque anni di reclusione (art. 254 n. 1 CP). Ritenuto che egli ha delinquito in qualità di funzionario dirigente per scopo di lucro, tradendo così un rapporto di fiducia particolare (sentenza, pag. 21 seg.), egli non poteva pretendere benevolenza da parte della Corte giudicante per il solo fatto di avere percepito un indebito profitto di scarsa consistenza. Nella condanna a cinque mesi di detenzione (sul concorso di reati v. art. 68 n. 1 CP) non sono pertanto ravvisabili gli estremi di un eccesso o di un abuso del potere di apprezzamento."}