{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-05-03", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-1999-64_2000-05-03.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59162&nX40_KEY=4933334&nTrefferzeile=24&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "9768a3d0cb027dbffce1ebe0617e1886"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.1999.64"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 03.05.2000 17.1999.64"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 03.05.2000 17.1999.64"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 03.05.2000 17.1999.64"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:39:37", "Checksum": "881d24873fe50ec9e3634a36e02a24cc", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 03.05.2000 17.1999.64\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nb) Il ricorrente dissente dalle considerazioni testé riassunte con argomentazioni ancora una volta appellatorie, inammissibili in un ricorso per cassazione volto a dimostrare arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove. Egli si limita a ribadire il proprio punto di vista, affermando che il reato può anche essere stato perpetrato da terzi, richiamando particolari che a suo modo di vedere sarebbero sfuggiti al primo giudice e interpretando alcune risultanze processuali – segnatamente la deposizione del sergente ____________ – in modo a lui favorevole. Così facendo, tuttavia, egli si diffonde in un esposto prolisso e includente, che non soddisfa le condizioni richieste a un ricorso fondato sul divieto d'arbitrio. Proposto sostanzialmente come atto di appello, il ricorso va perciò dichiarato anche al proposito inammissibile.\n9. Nella condanna per appropriazione indebita aggravata il ricorrente ravvisa una violazione del diritto federale, segnatamente dell'art. 138 n. 1 CP. Egli assevera che nel caso specifico fa difetto il requisito dell'affidamento, nel senso che il ricavato dei parchimetri non risulta essergli stato affidato. Il denaro prelevato veniva portato in via Balestra, dove era contato e fascicolato (non soltanto però dal ricorrente), per essere portato infine alla Banca Nazionale per il cambio in banconote. Secondo il ricorrente potrebbe se mai entrare in considerazione l'ipotesi del furto, anche perché egli non era il solo a disporre del provento dei parchimetri. Tale reato non è però stato prospettato né nell'atto di accusa né nel corso del dibattimento (art. 250 CPP).\na) Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata, chiunque indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli, è punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione (art. 138 n. 1 CP). Il colpevole è punito con la reclusione sino a dieci anni o con la detenzione se ha commesso il fatto in qualità di membro di un'autorità, di funzionario, di tutore, di curatore, di gerente di patrimoni, o nell'esercizio di una professione, di un'industria o di un commercio per il quale ha ottenuto l'autorizzazione da un'autorità (art. 138 n. 2 CP).\nb) Il presidente della Corte di assise ha rilevato che la prima fattispecie prevista dall'art. 138 n. 1 CP riguarda l'appropriazione di un cosa in proprietà altrui, anche se costituente un valore patrimoniale, mentre la seconda si riferisce all'impiego di un valore patrimoniale di cui l'autore stesso, per effetto della confusione giuridica, è divenuto proprietario. Egli ha quindi stabilito che nel caso in esame entra in considerazione la prima alternativa, ove si consideri che durante il conteggio il denaro proveniente dai parchimetri è sempre rimasto separato dal patrimonio dell'accusato e della Città di Lugano. Ha tuttavia soggiunto che nella nozione di impiego illecito rientra anche l'occultamento del possesso (sentenza, pag. 20).\nRichiamata sia la giurisprudenza del Tribunale federale, secondo cui affidato è ciò che vien dato o lasciato all'autore affinché l'utilizzi in modo determinato nell'interesse altrui, in particolare per custodirlo, amministrarlo o consegnarlo secondo istruzioni espresse o tacite, sia parte della dottrina secondo cui la cosa è affidata quando è consegnata o lasciata nelle mani dell'autore con una facoltà di disposizione giuridicamente limitata e senza che un controllo diretto dell'impiego sia possibile, il primo giudice ha stabilito che, intascando parte del denaro consegnatogli per il conteggio, il ricorrente ha commesso appropriazione indebita, la sua azione rientrando in entrambe le citate definizioni di affidamento. Egli ha perciò escluso l'ipotesi del furto ex art. 139 CP, rilevando che per appropriarsi delle somme di denaro l'accusato non ha dovuto violare una custodia altrui per crearne una propria, ossia non ha dovuto sottrarre i valori, essendo esse questi nelle sue mani per eseguire un preciso compito di cui era il primo responsabile (sentenza, pag. 20 seg.).\nc) La Corte di assise non ha violato il diritto federale. Appropriandosi dell'incasso del denaro proveniente dai parchimetri durante l'operazione di conteggio che egli era solito eseguire nella sua qualità di funzionario dirigente della Città di Lugano, ossia come responsabile del settore, il ricorrente non si è limitato a sottrarre valori violando la custodia altrui. Come rilevato nella sentenza impugnata, egli si è per contro indebitamente impossessato di valori patrimoniali che si trovavano nelle sue mani in virtù delle sue specifiche competenze di responsabile del servizio di vuotatura e conteggio del denaro che veniva portato in banca per essere cambiato e consegnato poi alle casse comunali. Anziché eseguire quanto prescritto dal datore di lavoro, ovvero destinare alle casse comunali il denaro che gli era stato affidato – ancorché per il lasso di tempo necessario a eseguire determinate operazioni – il ricorrente ha proceduto altrimenti, ovvero non ha tenuto a disposizione il denaro secondo l'uso stabilito dall'affidante, ma se ne è indebitamente appropriato (cfr. Corboz, Les principales infractions, n. 20 e 21 ad art. 138 CP con riferimento a DTF 121 IV 25 consid. 1c). Poco importa – contrariamente a quanto preteso dal ricorrente – che i parchimetri fossero vuotati, rispettivamente che le monete fossero portate nel locale destinato alla conta da altri impiegati e che anche altre persone procedessero, dandosene il caso, ai relativi conteggi. Tale circostanza non ha infatti impedito in alcun modo al ricorrente di esercitare quel possesso effettivo richiamato nel gravame. Discende che anche su questo punto il ricorso è destinato all'insuccesso."}