{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-05-03", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-1999-64_2000-05-03.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59162&nX40_KEY=4933334&nTrefferzeile=24&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "9768a3d0cb027dbffce1ebe0617e1886"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.1999.64"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 03.05.2000 17.1999.64"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 03.05.2000 17.1999.64"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 03.05.2000 17.1999.64"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:39:37", "Checksum": "881d24873fe50ec9e3634a36e02a24cc", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 03.05.2000 17.1999.64\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n6. Al punto 7 del gravame il ricorrente ridimensiona le sue pretese negligenze, ovvero gli atteggiamenti sospetti cui egli – stando alla sentenza impugnata – ha dato adito sia durante il controllo eseguito la mattina del 22 agosto 1996 (non rilevando la divergenza fra l'importo figurante sulle strisce e quello conteggiato, senza per di più che i cedolini di due parchimetri siano stati rinvenuti nella carta straccia), sia in occasione del conteggio effettuato la mattina del 24 agosto 1996 (uso della macchina selezionatrice difettosa e successivo rinvenimento del denaro mancante). Egli si sofferma poi sul numero delle macchine installate nel locale riservato al conteggio del denaro e sulla procedura adottata a quel tempo dagli addetti (con particolare riferimento ai momento in cui uno di costoro rimaneva solo nel locale). Manifestamente però egli disconosce di nuovo il limitato potere cognitivo della Corte di cassazione e di revisione penale, chiamata a statuire su un ricorso per arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove. Egli si limita infatti, ancora una volta, a contrapporre la propria opinione a quella della prima Corte, argomentando come se si trovasse di fronte a un giudice abilitato a rivedere liberamente le questioni di fatto. Per sostanziare una critica di arbitrio non è sufficiente sostenere tuttavia che è possibile – o finanche preferibile – giungere a una soluzione diversa. Occorre dimostrare che l'unica soluzione sostenibile è quella prospettata nel ricorso. Il ricorrente persiste nel vagliare gli atti del processo in modo a lui più favorevole, senza però dimostrare che la diversa ricostruzione dei fatti accertata dal primo giudice sia palesemente indifendibile. Ancora una volta il giudizio di primo grado sfugge così a una sostanziata censura di arbitrio, tanto più che gli elementi sui quali la prima Corte ha fondato il suo convincimento dopo avere valutato complessivamente gli indizi a carico del prevenuto appaiono ragionevoli.\n7. Il ricorrente si confronta infine con la deposizione di __________. Giova subito rilevare però che tale risultanza istruttoria, seppure compromettente, non ha inciso sul giudizio di colpevolezza (sentenza, pag. 15), avendo il presidente della Corte ritenuto sufficienti le altre prove (sentenza, pag. 14). Su questo punto il ricorso cade pertanto nel vuoto.\n8. A parere del ricorrente sarebbe pure arbitraria, perché non suffragata da prove sufficienti, la conclusione secondo cui egli si sarebbe appropriato della somma di fr. 700.– proveniente dal posteggio “ex Scuole”.\na) Statuendo su questa imputazione, il primo giudice ha anzitutto richiamato la testimonianza del sergente ____________, il quale ha dichiarato che dopo la prima vuotatura della nuova cassa del posteggio i colleghi __________ e __________ hanno materialmente prelevato il denaro, depositandolo nel locale di via Balestra, che prima di tale operazione costoro hanno proceduto a una operazione informatica, la quale ha consentito di stabilire il numero, il taglio delle banconote e la quantità di moneta rimanente nel fondo-cassa, che i due tecnici hanno riversato in due catini le monete e in buste le banconote con i rispettivi scontrini, chiudendo il tutto in cassaforte, che il giorno dopo (giovedì mattina) egli stesso ha personalmente contato alla presenza del collega ____________ tale denaro, che in quell'occasione era pure presente il ricorrente, che egli si è subito accorto che il totale non corrispondeva affatto con quanto riportato nei listati informatici poiché mancavano fr. 700.– in moneta varia, che egli ha informato lo stesso ricorrente dell'accaduto, il quale gli ha risposto che avrebbe pensato al problema, che tra il pomeriggio di mercoledì e la mattina del giorno successivo qualcuno ha prelevato per forza fr. 700.– dai catini, che come di consueto egli stesso e ____________ hanno consegnato la sera di mercoledì la chiave del locale al ricorrente, ragione per cui soltanto quest'ultimo avrebbe potuto accedervi senza operare scassi, che il presunto ammanco non poteva essere ricondotto a un errore delle casse parchimetri. Il primo giudice ha anche evocato la testimonianza di __________, il quale ha riferito a sua volta sull'impianto e sulle operazioni di vuotatura dei parchimetri, spiegando tra l'altro le novità informatiche introdotte e il funzionamento del sistema. La prima Corte ha infine considerato sospetto il comportamento del ricorrente, nella misura in cui questi aveva ammesso in un primo momento di essere stato al corrente dell'ammanco e di non avere ciò nonostante preso alcun concreto provvedimento. Trattasi di un'attitudine – ha soggiunto il presidente – incompatibile con la sua posizione di ufficiale responsabile del servizio in rassegna. D'altro canto, sempre secondo il primo giudice, il ricorrente si è reso conto di ciò, fornendo nel corso del pubblico dibattimento – senza però essere creduto – una versione meno compromettente, ossia di avere informato il tenente __________ dell'accaduto (sentenza, consid. 5)."}