{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-05-03", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-1999-64_2000-05-03.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59162&nX40_KEY=4933334&nTrefferzeile=24&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "9768a3d0cb027dbffce1ebe0617e1886"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.1999.64"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 03.05.2000 17.1999.64"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 03.05.2000 17.1999.64"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 03.05.2000 17.1999.64"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:39:37", "Checksum": "881d24873fe50ec9e3634a36e02a24cc", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 03.05.2000 17.1999.64\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n3. Il ricorrente rimprovera in primo luogo al presidente della Corte di assise di essere caduto in arbitrio accertando che egli si è recato la sera di venerdì 23 agosto negli uffici di via Beltramina per impossessarsi della chiave del locale riservato alla conta della moneta. Egli nega di essere stato a conoscenza della combinazione della cassaforte in cui si trovava la chiave per accedere al locale, dagli atti non risultando che egli abbia mai aperto tale cassaforte, ma se mai che egli si faceva lasciare la chiave sul tavolo della scrivania dagli addetti alle operazioni che precedevano la conta della moneta. In realtà la censura cade nel vuoto. Che il ricorrente utilizzasse di regola la chiave lasciata nella cassaforte della sede, consegnatagli la sera prima, figura accertato nella sentenza impugnata (pag. 6). Fondandosi sulla testimonianza di __________, il quale ha riferito che la combinazione della cassaforte – corrispondente, tolto uno zero, al numero telefonico interno dell'imputato – era stata decisa anche dal ricorrente, il primo giudice ha però accertato che costui poteva accedere per proprio conto alla cassaforte e quindi alla chiave ivi deposta (sentenza, pag.12 e 13). Posta tale premessa, egli ha ritenuto che una volta entrato da solo negli uffici di via Beltramina, la sera del 23 agosto 1996 dopo avere lasciato momentaneamente la compagnia dei colleghi con i quali stava trascorrendo la serata, il ricorrente ha avuto tempo sufficiente per aprire la cassaforte e impossessarsi della chiave (sentenza, pag. 13 e 14). Tale conclusione, considerata l'esplicita deposizione del teste e l'incontestata circostanza che il ricorrente quella sera è potuto rimanere per circa dieci minuti da solo indisturbato negli uffici di via Beltramina, è esente da arbitrio. Il ricorrente evoca la presenza di un'altra cassaforte ed enuncia quelli che sarebbero i veri motivi che lo hanno spinto a recarsi in via Balestra per contare il denaro proveniente dalla cabina telefonica di via Beltramina, ma simili allegazioni hanno manifesto carattere appellatorio. In un ricorso per cassazione fondato sul divieto d'arbitrio non basta contrapporre la propria opinione a quella del primo giudice, ma occorre spiegare perché questa risulti manifestamente insostenibile. Come si è visto, ciò non è il caso nella fattispecie.\n4. Il ricorrente si sofferma sull'accertamento secondo cui il sergente ____________ si è meravigliato di trovarlo in via Beltramina la mattina di sabato 24 agosto 1996, dato che egli era in congedo e non era sua abitudine lavorare nei periodi di tempo liberi. A suo parere la Corte sarebbe caduta in arbitrio trascurando che in realtà le risultanze istruttorie, in parte contraddittorie, non consentono di escludere che egli era solito recarsi al lavoro anche durante il tempo libero. La doglianza non può essere condivisa. A prescindere dal fatto che il primo giudice si è limitato a richiamare lo stupore manifestato dal sergente ____________ per la presenza del prevenuto in ufficio quella mattina, senza aggiungere altro, il ricorso si rivela di nuovo appellatorio. Il ricorrente persiste nel prospettare una propria versione degli eventi come se la Corte di cassazione e di revisione penale fosse un'autorità munita di pieno potere cognitivo anche nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove. Formulato in tal modo, il ricorso sfugge pertanto a un esame di merito.\n5. Il ricorrente si duole di ulteriore arbitrio nella misura in cui il primo giudice non ha ritenuto che quella mattina egli si è recato con il collega ____________ al settimo piano dell'autosilo di via Balestra non per contare la moneta proveniente dalla cabina telefonica negli ufficia di via Beltramina, ma per procurarsi un testimone e riconsegnare le monete sottratte giovedì 22 agosto 1996. Ora, la Corte di assise è giunta alla contestata deduzione un base al cumulo di due indizi. Anzitutto essa ha rilevato che l'imputato, aduso a contare settimanalmente importi ben più rilevanti, si è fatto assistere da un collega per contare un importo irrisorio, che per altro aveva già in mano da due giorni, ciò che esclude l'urgenza, ove si pensi altresì che in ufficio egli aveva a disposizione un'altra cassaforte, usata da lui soltanto. Inoltre il primo giudice ha sottolineato che, appena entrato nel locale al settimo piano dell'autosilo di via Balestra, il ricorrente si è subito diretto verso la selezionatrice difettosa, nonostante l'avvertimento del collega ____________, immettendo le monete in suo possesso (quelle della cabina telefonica), salvo poi inserire il denaro nella selezionatrice funzionante e controllare tutti i cassetti, compresi quelli riservati ai cinque e ai due franchi, rinvenendo come per incanto la somma di fr. 1'002.–. Invano si cercherebbe nel gravame un'argomentazione suscettibile di invalidare seriamente la deduzione che ne è seguita. Con il suo esposto eminentemente discorsivo (e pertanto appellatorio) il ricorrente insiste nel sottoporre alla Corte di cassazione e di revisione penale uno svolgimento dei fatti diverso, con particolare riferimento ai veri motivi che lo hanno spinto a recarsi quella mattina presso l'autosilo per contare le monete in suo possesso. Ma ciò non basta per sostanziare un ricorso fondato sul divieto dell'arbitrio. Formulato come un atto di appello, il ricorso è perciò ancora una volta inammissibile."}