{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-05-03", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-1999-64_2000-05-03.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59162&nX40_KEY=4933334&nTrefferzeile=24&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "9768a3d0cb027dbffce1ebe0617e1886"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.1999.64"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 03.05.2000 17.1999.64"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 03.05.2000 17.1999.64"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 03.05.2000 17.1999.64"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:39:37", "Checksum": "881d24873fe50ec9e3634a36e02a24cc", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 03.05.2000 17.1999.64\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nUlteriore perplessità ha manifestato il presidente della Corte in merito all'affermazione del ricorrente, secondo cui egli avrebbe utilizzato sempre tutte e tre le macchine selezionatrici, compresa quella difettosa. Se così fosse – egli ha soggiunto – l'imputato avrebbe anche vuotato tutte le selezionatrici, per poi inserire le monete nelle macchine confezionatrici dei rotoli. Quella volta però egli non l'ha fatto, dimenticando di vuotare i cassettini della selezionatrice difettosa, nei quali la mattina del 24 agosto 1996 è stata rinvenuta la somma mancante. Questa sarebbe tuttavia – ha continuato il presidente – la terza disattenzione (sentenza, consid. 3.3). Il presidente ha inoltre valutato negativamente la circostanza che il ricorrente è stato di nuovo smentito, nella misura in cui ha affermato di avere lasciato accese tutte le macchine selezionatrici (pertanto anche quella difettosa) al momento di uscire dal locale; ha rilevato che il collega che quella mattina lo ha sostituito (il sergente ____________) ha riferito con certezza di avere notato che soltanto le macchine funzionanti erano accese. Da ciò egli ha dedotto due ipotesi: la prima, che il ricorrente non abbia in realtà usato la macchina difettosa; la seconda, che egli l'abbia spenta, lasciando però accese le altre. Il primo giudice ha però considerato la seconda variante priva di senso, a meno di immaginare un'ulteriore sbadataggine, che in concreto sarebbe la quarta (sentenza, pag. 11 consid. 3.4).\nDipoi il presidente della Corte di assise ha definito per lo meno strane le circostanze in cui il ricorrente ha recuperato l'ammanco di fr. 1002.–, rilevando che pur non essendo di servizio, alle ore 7.00 di sabato 26 agosto 1996 egli si era nondimeno recato alla sede di via Beltramina, aveva chiesto al collega ____________ di accompagnarlo in via Balestra per procedere al conteggio di un esiguo importo (provento del contenitore della cabina telefonica situata negli uffici di via Beltramina), di cui era peraltro in possesso già dal 22 agosto, aveva immediatamente messo la moneta da contare nella selezionatrice difettosa per poi inserirla nella selezionatrice funzionante dopo avere constatato che la prima non funzionava e dopo aver controllato tutti i cassetti, compresi quelli dei 5 e dei 2 franchi, dove curiosamente ha trovato l'ammanco. Ritenuto che la presenza di un collega per l'esecuzione di un'operazione di poco conto e che di regola veniva eseguita dal solo imputato appariva, nelle circostanze descritte, una manovra intesa a garantirsi un testimone, il primo giudice ha concluso che la somma sottratta era stata riportata dal ricorrente nel citato locale durante la notte precedente e che il ritrovamento della somma l'indomani mattina è il risultato di tale artificio. Per entrare nell'ufficio, sempre secondo la sentenza impugnata, l'accusato ha usato la chiave che si trovava nella cassaforte di via Beltramina, prelevata la sera di venerdì 23 agosto 1996 approfittando di un momento in cui si è trovato da solo in ufficio per una decina di minuti, grazie al fatto che conosceva la combinazione della cassaforte (sentenza, consid. 3.5). A titolo abbondanziale il primo giudice ha infine evocato la testimonianza di __________, che all'epoca intratteneva rapporti amichevoli con l'imputato, e che ha dichiarato di avere accompagnato quest'ultimo la sera tardi di giovedì 23 agosto nel locale in questione, assistendo alla riconsegna della somma indebitamente prelevata (sentenza, pag. 14 seg.)."}