{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-05-03", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-1999-64_2000-05-03.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59162&nX40_KEY=4933334&nTrefferzeile=24&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "9768a3d0cb027dbffce1ebe0617e1886"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.1999.64"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 03.05.2000 17.1999.64"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 03.05.2000 17.1999.64"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 03.05.2000 17.1999.64"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:39:37", "Checksum": "881d24873fe50ec9e3634a36e02a24cc", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 03.05.2000 17.1999.64\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nC. La mattina di sabato 24 agosto 1996 ____________ ha chiesto al sergente ____________ di accompagnarlo al settimo piano dell'autosilo di via Balestra per contare il denaro proveniente dalla cabina telefonica negli uffici di via Beltramina. Entrati nel locale con la chiave che il sergente ____________ aveva preso dalla cassaforte che si trova nella centrale di polizia in via Beltramina, ____________ ha immesso la moneta nella prima macchina selezionatrice a destra dell'entrata, ovvero in quella difettosa. In seguito ha introdotto lo stesso importo in un'altra macchina, la quale ha separato le monete indicando un totale di fr. 182.90. In precedenza ____________ aveva estratto tutti i cassettini della selezionatrice difettosa dove erano cadute le monete separate per valore, constatando la presenza di numerose altre monete in quelli riservati ai cinque e ai due franchi, per un totale di fr. 1'020.– (recte: 1'002.–). A suo giudizio si tratta della somma che mancava dal conteggio eseguito dai responsabili del Municipio, riconducibile a mera negligenza da parte sua durante il controllo che egli aveva eseguito il giovedì mattina, quando aveva – sostiene – dimenticato di recuperare la moneta da questi due cassetti.\nD. Nei confronti di ____________ l'autorità comunale non ha inizialmente preso alcun provvedimento, salvo aprire un'inchiesta amministrativa che ha consentito di accertare ulteriori ammanchi contabili relativi al denaro proveniente dai parchimetri del Padiglione Conza, e ciò sin dalla loro installazione nel 1992, ammanchi non spiegabili con la tolleranza indicata dalla casa costruttrice. Il 6 settembre 1996 il Municipio di Lugano ha quindi segnalato il caso al Ministero pubblico e nel novembre successivo ha sospeso ____________ dalle sue funzioni, senza corresponsione di stipendio.\nE. Con sentenza del 28 settembre 1999 il presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano ha riconosciuto ____________ autore colpevole di appropriazione indebita aggravata e soppressione di documenti. Egli ha accertato – in sintesi – che l'imputato, agendo come ufficiale e responsabile della Sezione amministrativa della Polizia comunale, si è impossessato nel 1996 di complessivi fr. 1'002.– provenienti dai parchimetri collettivi del posteggio al Padiglione Conza e di fr. 750.– provenienti dal parchimetro collettivo del posteggio “ex Scuole”, somme affidategli per il conteggio. Egli ha accertato altresì che l'imputato ha soppresso i cedolini (ticket) emessi il 22 agosto 1996 dalle casse dei parchimetri collettivi del parcheggio del Padiglione Conza, allo scopo di impedire la verifica tra l'ammontare prelevato dai citati parchimetri e quello del denaro riversato alla Cassa comunale, occultando l'appropriazione indebita.\nIn applicazione della pena, il primo giudice ha condannato ____________ a 5 mesi di detenzione (computato il carcere preventivo sofferto), sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, e a versare alla Città di Lugano un'indennità di fr. 750.–, come pure a sopportare la tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese processuali nella misura di due terzi. Infine egli ha ordinato il dissequestro del conto Visa e delle monete di argento sequestrati al condannato.\nF. Contro la sentenza di assise ____________ ha inoltrato il 1° ottobre 1999 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 9 novembre successivo, egli chiede di essere prosciolto da ogni imputazione o quanto meno, in via subordinata, di ridurre la pena a un mese di detenzione, sospeso condizionalmente per due anni. Nelle sue osservazioni del 29 novembre 1999 il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso.\nConsiderando\nin diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato a rimettere in causa l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP). Arbitrario non significa tuttavia opinabile o finanche erroneo, bensì chiaramente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o in palese contrasto con il sentimento di giustizia ed equità (Rep. 1990 pag. 352 consid. 1, pag. 360 consid. 2.2a; sulla nozione di arbitrio: DTF 124 I 208 consid. 4, 174 consid. 2g, 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a, 120 Ia 40 consid. 3b, 119 Ia 32 consid. 3, 117 Ia 139 consid. 2c con riferimenti; nell'ambito dell'apprezzamento delle prove: DTF 118 Ia 30 consid. 1b).\n2. Il presidente della Corte di assise ha raggiunto il convincimento sulla colpevolezza del ricorrente, per quanto attiene all'ammanco di fr. 1'002.–, sulla base di diversi riscontri. Anzitutto egli ha manifestato perplessità per il fatto che il ricorrente non ha subito rilevato, la mattina del 22 agosto 1996, che la somma risultante dal conteggio fisico delle monete da egli riportata nell'apposito registro (fr. 5'485.70) era chiaramente inferiore a quella indicata dai tre cedolini (fr. 2'760.–, fr. 566.– e fr. 3'152.–), facilmente calcolabile (anche sulla base di una verifica sommaria) in un totale superiore ai fr. 6'000.– (sentenza, pag. 10 consid. 3.1). Il primo giudice ha considerato sospetto anche il fatto che nel sacco del cestino della carta straccia portato negli uffici del Comune dagli agenti quella stessa mattina vi erano diverse strisce strappate, ma nessuna proveniente dal posteggio del Padiglione Conza o “ex Pestalozzi”, sebbene le strisce di controllo fossero sempre gettate – di regola – nel medesimo cestino. Al riguardo, egli non ha ritenuto credibile la giustificazione del ricorrente, secondo cui i relativi cedolini sarebbero finiti nelle carte e nei giornali che aveva con sé per semplice disattenzione (sentenza, consid. 3.2)."}