Il vecchio art. 191 n. 2 ultimo capoverso CP (“atti di libidine su fanciulli”) prevedeva addirittura – nel caso in cui la vittima fosse un figliastro – la reclusione fino a vent'anni o la detenzione non inferiore a tre mesi. Non può dirsi quindi che nelle comminatorie edittali il vecchio diritto fosse meno severo di quello nuovo. 7. Il ricorrente asserisce che nella fattispecie “una richiesta di torto morale appare giustificata solo semmai a favore della figlia ____________”, per di più entro limiti non superiori a fr. 10 000.– (rispetto ai fr.