3), il principio della lex mitior non sarebbe ancora stato disatteso. L'art. 191 CP (“atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere”) commina infatti la reclusione fino a dieci anni o la detenzione e l'art. 187 n. 1 CP (“atti sessuali con fanciulli”) la reclusione fino a cinque anni o la detenzione. Poste in concorso, le due norme consentirebbero di infliggere la reclusione fino a un massimo di quindici anni (art. 68 n. 1 CP). Il vecchio art. 191 n. 2 ultimo capoverso CP (“atti di libidine su fanciulli”) prevedeva addirittura – nel caso in cui la vittima fosse un figliastro – la reclusione fino a vent'anni o la detenzione non inferiore a tre mesi.