f) Rimane da ponderare l'influsso della scemata responsabilità (art. 11 CP), che il perito giudiziario ha stimato “essere di grado da lieve a medio” (sentenza, pag. 19 in alto). Le risultanze della perizia non sono contestate, né il giudice può scostarsi dalle stesse senza motivi determinanti, senza che circostanze ben precise mettano seriamente in dubbio la credibilità dell'esperto (Trechsel, StGB, Kurzkommentar, 2ª edizione, n. 8 ad art. 13 CP con numerosi richiami). Ora, la giurisprudenza più aggiornata tende a riconoscere tre stadi di scemata responsabilità: lieve, medio e grave, cui corrispondono approssimativamente riduzioni di un quarto, un mezzo e tre quarti (Trechsel, op.