resipiscenza pressoché nulla. Ne segue, tutto ciò posto, che se non avesse beneficiato della scemata responsabilità, il ricorrente avrebbe potuto aspettarsi anche una pena, senz'altro severa ma rientrante nel legittimo potere di apprezzamento della prima Corte, attorno ai 7 anni di reclusione (si veda anche la casistica esemplificativa in DTF 123 IV 53). f) Rimane da ponderare l'influsso della scemata responsabilità (art. 11 CP), che il perito giudiziario ha stimato “essere di grado da lieve a medio” (sentenza, pag. 19 in alto).