Anzi, l'istigazione va punita con la stessa pena applicabile all'autore (art. 24 cpv. 1 CP). Si potrà tenere conto in concreto, certo, delle difficoltà coniugali in cui versava l'imputato e – contrariamente a quanto sembra evincersi dalla sentenza impugnata (pag. 62 in alto) – del fatto ch'egli non ha compiuto congiunzioni carnali vere e proprie, tuttavia non si deve dimenticare che socialmente egli era una persona integrata, agente di polizia e quindi aduso per professione a distinguere il lecito dall'illecito. Ai suoi occhi i reati non potevano di conseguenza apparire meno gravi.