La prima Corte ha fissato globalmente la pena per i reati enunciati nell'atto di accusa principale, aumentandola in funzione dei reati che figurano nell'atto di accusa aggiuntivo. Tale metodo di quantificazione non è corretto. La Corte di assise avrebbe dovuto dipartirsi dal reato più grave (indipendentemente dall'atto di accusa) e aumentarla in misura adeguata, ritenuto un limite superiore pari alla metà della pena massima comminata (art. 68 n. 1 CP). Per contro essa avrebbe dovuto – ciò che non ha fatto, violando il diritto federale – concretare l'importanza attribuita all'attenuante della scemata responsabilità lieve-media, in modo che se ne potesse inferire il peso effettivo.