L'unica attenuante consisteva nella scemata responsabilità medio-lieve, dovuta a disturbo della personalità per distimia e uso cronico (“tossicomanico”: sentenza, pag. 18 in fondo) di materiale pornografico. A suo favore andava poi tenuto conto dell'incensuratezza. Fosse stato giudicato per i soli fatti contenuti nell'atto di accusa principale – ha concluso la Corte – la colpa dell'imputato avrebbe giustificato una pena attorno ai tre anni e mezzo di reclusione.