Per di più – ha continuato la Corte – il ricorrente aveva aizzato il figliastro a fare altrettanto e aveva lasciato accessibili ai minori numerose videocassette di pornografia “dura”. Quanto al tentativo di parziale ritrattazione durante l'inchiesta, esso non denotava particolare pentimento o ravvedimento, tanto meno se si pensa che l'interessato addossava ingiustamente a funzionari di polizia la responsabilità di averlo indotto a confessioni inveritiere e attribuiva gratuitamente a terzi quella di avere influenzato i figli a suo scapito. L'unica attenuante consisteva nella scemata responsabilità medio-lieve, dovuta a disturbo della personalità per distimia e uso cronico (“tossicomanico”: