In diritto il ricorrente insorge contro la commisurazione della pena, definita eccessivamente severa e senza alcun preciso riferimento all'attenuante della scemata responsabilità. Egli sottolinea inoltre di essersi limitato – anche nell'eventualità in cui lo si riconoscesse colpevole degli addebiti figuranti nell'atto di accusa aggiuntivo – a toccamenti di 5 o 10 minuti, “astenendosi dalla congiunzione carnale o da atti analoghi” ed evitando di sollecitare i minori a un qualsiasi ruolo attivo o degradante. Gli ultimi fatti risalgono per altro a un paio d'anni prima dell'arresto, avendo egli cessato le molestie spontaneamente.