Il fatto è che, ancora una volta, l'interessato trascende i limiti di un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio. Nell'ambito di un tale rimedio la valutazione degli indizi non può essere rimessa in causa come se la Corte di cassazione e di revisione penale fruisse di pieno potere cognitivo e potesse sostituire il proprio apprezzamento a quello dei primi giudici. L'unico problema sindacabile in concreto è – si ripete – quello di sapere se le assise abbiano condannato il ricorrente sebbene un apprezzamento non arbitrario (e non solo un apprezzamento diverso) degli indizi nel loro complesso lasciasse oggettivamente sussistere dubbi sulla colpevolezza.