L'accertamento dei fatti o l'apprezzamento delle prove può essere censurato solo ove la sentenza impugnata denoti arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP). Arbitrario, tuttavia, non significa semplicemente erroneo, né tanto meno manchevole o discutibile, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o in aperto contrasto con gli atti del processo (Rep. 1990 pag. 352 consid. 1, pag. 360 consid. 2.2a; sulla nozione di arbitrio: DTF 125 I 168 consid. 2a, 124 I 316 consid. 5a, 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a, 120 Ia 40 consid. 4b; sulla nozione di arbitrio nell'apprezzamento delle prove: DTF 118 Ia 30 consid. 2b con rinvii).