{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-03-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-1999-63_2000-03-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59152&nX40_KEY=4933337&nTrefferzeile=8&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d559df39cded857e092f0c18b1fafef9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.1999.63"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 21.03.2000 17.1999.63"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 21.03.2000 17.1999.63"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 21.03.2000 17.1999.63"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:38:13", "Checksum": "31ae63694156eac8e52a00224a6dcfcf", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 21.03.2000 17.1999.63\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n6. Soggiunge il ricorrente che, per quanto riguarda il figliastro ____________, i toccamenti incriminati risalgono al 1990/91, quando ancora vigeva il vecchio art. 191 n. 2 CP. Applicandogli il nuovo art. 187 n. 1 in concorso con il nuovo art. 191 CP, la Corte di assise avrebbe trasgredito l'imperativo della lex mitior (art. 2 cpv. 2 CP; ricorso, pag. 23 in basso). L'argomento cade nel vuoto, ove appena si consideri che per gli illeciti commessi in danno di ____________ il ricorrente è stato condannato sulla sola base dell'art. 191 CP. L'art. 187\nn. 1 CP – contrariamente a quanto figura nei motivi della sentenza (pag. 61 in alto) – non gli è stato applicato (dispositivo n. 1.1, pag. 69). Comunque sia, quand'anche il ricorrente si fosse visto sanzionare per violazione dell'art. 191 CP in concorso con l'art. 187 n. 1 CP (cfr. DTF 125 IV 61 consid. 3, 124 IV 157 consid. 3), il principio della lex mitior non sarebbe ancora stato disatteso. L'art. 191 CP (“atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere”) commina infatti la reclusione fino a dieci anni o la detenzione e l'art. 187 n. 1 CP (“atti sessuali con fanciulli”) la reclusione fino a cinque anni o la detenzione. Poste in concorso, le due norme consentirebbero di infliggere la reclusione fino a un massimo di quindici anni (art. 68 n. 1 CP). Il vecchio art. 191 n. 2 ultimo capoverso CP (“atti di libidine su fanciulli”) prevedeva addirittura – nel caso in cui la vittima fosse un figliastro – la reclusione fino a vent'anni o la detenzione non inferiore a tre mesi. Non può dirsi quindi che nelle comminatorie edittali il vecchio diritto fosse meno severo di quello nuovo.\n7. Il ricorrente asserisce che nella fattispecie “una richiesta di torto morale appare giustificata solo semmai a favore della figlia ____________”, per di più entro limiti non superiori a fr. 10 000.– (rispetto ai fr. 20 000.– fissati dalla Corte di assise), che una rifusione delle spese per esami medici non entra in considerazione perché non esiste alcuna fattura o nota d'onorario a carico della figlia e che un risarcimento degli oneri di patrocinio può essere riconosciuto solo nella misura in cui la nota del legale sarà tassata dal Giudice dell'istruzione e dell'arresto (ricorso, pag. 24). La doglianza è irricevibile. A norma dell'art. 268 cpv. 1 CPP i dispositivi di una sentenza penale che dirimono pretese di parte civile sono impugnabili “al Tribunale di appello nei modi e nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile”. Contro i dispositivi n. 3.2 e 3.3 il condannato potrà quindi presentare appello alla II Camera civile nei venti giorni successivi al passaggio in giudicato della sentenza di questa Corte (art. 269 CPP). Il ricorso per cassazione (penale) non è dato.\n8. Da ultimo il ricorrente censura il provvedimento di confisca ordinato dalla Corte di assise nella misura in cui esso eccede le 17 videocassette di pornografia “dura” sequestrate (memoriale, pag. 25). Ora, a norma dell'art. 58 cpv. 1 CP il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una persona, ordina la confisca degli oggetti che sono serviti o che erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il profitto di un reato, se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico. In concreto sono stati oggetto di sequestro (sentenza, pag. 39, consid. 4.2):\n– 74 videocassette VHS (17 di pornografia “dura”, 38 di pornografia corrente e 19 di altro contenuto);\n– 5 cassette per videocamera;\n– 5 astucci di fotografie diverse;\n– un miniregistratore Intertronic con cassetta;\n– una bambola gonfiabile;\n– un fucile a pompa Maverick cal. 12,\n– una scatola di munizioni contenente 31 colpi di pistola cal. 9 e\n– un bastone di alluminio.\nLa Corte di assise ha stabilito che “tutto quanto in sequestro deve essere oggetto di confisca giusta l'art. 58 CP, poiché corpo di reato o mezzo per commetterne nuovi o atti a compromettere l'ordine pubblico. Inoltre tutto il materiale pornografico deve pure essere distrutto secondo le modalità in uso” (sentenza, pag. 67 in alto). La decisione è senz'altro legittima in quanto si riferisce alle cassette pornografiche (e non solo a quelle di pornografia “dura”): l'imputato ha ammesso in effetti che, quando approfittava della figlia ____________, nel videoregistratore della camera matrimoniale “era sempre inserita una cassetta pornografica” (sentenza, pag. 63 in basso). È legittima anche per quanto riguarda il bastone di alluminio, di cui abusava il ricorrente applicando i suoi metodi educativi (sentenza, loc. cit.). Mal si comprende invece perché la confisca dovrebbe vertere sui rimanenti oggetti. In nessun passaggio della sentenza impugnata la Corte di assise ha accertato, per vero, che le 5 cassette per videocamera, i 5 astucci con fotografie diverse, la bambola gonfiabile, il fucile a pompa o le munizioni per pistola abbiano un nesso diretto o anche solo indiretto con i reati commessi. Quanto al “miniregistratore Intertronic con cassetta”, non risulta né dalla sentenza impugnata né dal verbale di sequestro (classificatore blu, act. 27, n. 26) ch'esso sia lo stesso videoregistratore rinvenuto nella camera matrimoniale del ricorrente. Ne segue che in materia di confisca il ricorso deve essere parzialmente accolto e la sentenza impugnata riformata di conseguenza in applicazione dell'art. 296 cpv. 1 CPP.\n9. Gli oneri processuali seguono la soccombenza pressoché totale del ricorrente, che ottiene causa parzialmente vinta solo sul dispositivo riguardante la confisca (art. 15 cpv. 1 con rinvio all'art. 9 cpv. 1 CPP). Le spese di prima sede possono rimanere invariate, il giudizio odierno non influendo apprezzabilmente sulla loro entità.\nPer questi motivi,\nvisto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG,"}