{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-03-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-1999-63_2000-03-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59152&nX40_KEY=4933337&nTrefferzeile=8&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d559df39cded857e092f0c18b1fafef9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.1999.63"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 21.03.2000 17.1999.63"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 21.03.2000 17.1999.63"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 21.03.2000 17.1999.63"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:38:13", "Checksum": "31ae63694156eac8e52a00224a6dcfcf", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 21.03.2000 17.1999.63\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\ne) Che la colpa del ricorrente sia grave è indiscutibile. Egli medesimo, del resto, riconosce come congrua una pena di 30 mesi di reclusione. La reiterazione negli atti sessuali commessi a 6 o 7 riprese sulla figlia di _ anni (con atti simili in 4 o 5 occasioni alla congiunzione fisica), come pure i toccamenti in altre due occasioni sul figlio ____________ e sul figliastro ____________ (allora di _ anni) denotano determinazione lubrica senza remore di ledere – anche profondamente – lo sviluppo psicofisico dei bambini. Basti pensare del resto al gran numero di videocassette pornografiche lasciate in luogo facilmente accessibile ai minori (sentenza, pag. 65 in basso). Parlare di “freni inibitori morali” (ricorso, pag. 16 a metà) solo perché nei confronti dei due maschietti il ricorrente non si è sospinto oltre i palpeggiamenti è poco serio. La perversione manifestata poi nell'istigare il figliastro a compiere atti analoghi sui figli di _ anni non può lecitamente essere relativizzata – come si tenta di fare nel ricorso – né è lecito banalizzare l'offesa all'integrità dei due figli solo perché questi erano in tenera età. Anzi, l'istigazione va punita con la stessa pena applicabile all'autore (art. 24 cpv. 1 CP). Si potrà tenere conto in concreto, certo, delle difficoltà coniugali in cui versava l'imputato e – contrariamente a quanto sembra evincersi dalla sentenza impugnata (pag. 62 in alto) – del fatto ch'egli non ha compiuto congiunzioni carnali vere e proprie, tuttavia non si deve dimenticare che socialmente egli era una persona integrata, agente di polizia e quindi aduso per professione a distinguere il lecito dall'illecito. Ai suoi occhi i reati non potevano di conseguenza apparire meno gravi.\nDelle circostanze che gli abusi commessi sul figliastro ____________ risalgono al 1990/91 e quelli sui figli al 1995/96 (oltre due anni prima dell'arresto) si può tenere calcolo nella commisurazione della pena, come si deve tenere calcolo dell'incensuratezza. Non bisogna dimenticare per converso che il ricorrente ha approfittato senza scrupoli della sua posizione di forza non solo fisica – e le ingiustificate percosse ai figli ne sono la dimostrazione (sentenza, pag. 27 in alto) – ma anche, quanto meno nei confronti di ____________ e ____________, del suo ruolo di genitore. Quanto al suo contegno durante l'inchiesta, nessuna particolare benevolenza gli può essere riservata per la confessione, ove appena si consideri la parziale ritrattazione, fasulla e falsamente insinuante sul comportamento di terzi (il commissario di polizia, la moglie, la responsabile del “Centro __________”), ciò che tradisce scarsa consapevolezza dell'illecito e resipiscenza pressoché nulla. Ne segue, tutto ciò posto, che se non avesse beneficiato della scemata responsabilità, il ricorrente avrebbe potuto aspettarsi anche una pena, senz'altro severa ma rientrante nel legittimo potere di apprezzamento della prima Corte, attorno ai 7 anni di reclusione (si veda anche la casistica esemplificativa in DTF 123 IV 53).\nf) Rimane da ponderare l'influsso della scemata responsabilità (art. 11 CP), che il perito giudiziario ha stimato “essere di grado da lieve a medio” (sentenza, pag. 19 in alto). Le risultanze della perizia non sono contestate, né il giudice può scostarsi dalle stesse senza motivi determinanti, senza che circostanze ben precise mettano seriamente in dubbio la credibilità dell'esperto (Trechsel, StGB, Kurzkommentar, 2ª edizione, n. 8 ad art. 13 CP con numerosi richiami). Ora, la giurisprudenza più aggiornata tende a riconoscere tre stadi di scemata responsabilità: lieve, medio e grave, cui corrispondono approssimativamente riduzioni di un quarto, un mezzo e tre quarti (Trechsel, op. cit., n. 6 in fine ad art. 10 CP con numerosi rinvii). Una scemata responsabilità lieve-media comporta perciò, in linea di massima, una riduzione di pena compresa tra il 25 e il 50%. Applicato nel caso concreto, tale criterio comporta una condanna a circa 4 anni e mezzo di reclusione. Benché non sufficientemente motivata, nel suo risultato la pena di 4 anni e 6 mesi pronunciata dalle assise si rivela quindi conforme al diritto.\ng) Il ricorrente invoca il principio della parità di trattamento, argomentando che una pena superiore a 30 mesi di reclusione risulterebbe esagerata per rapporto a quella inflitta dalle assise in casi analoghi. Se non che, di regola, un confronto in materia di commisurazione della pena suole essere vano, ogni caso dovendo essere giudicato in base alle sue individualità soggettive e oggettive (DTF 123 IV 150, 116 IV 292; Corboz, La motivation de la peine, in: ZBJV 131/1995 pag. 12 seg.; cfr. anche DTF 124 IV 47 consid. 2c). Comunque sia, il ricorrente si limita a raffronti sommari, rinviando genericamente alla motivazione di altri giudizi senza illustrare perché i precedenti menzionati denoterebbero in tutte le loro implicazioni soggettive e oggettive – e non solo su un punto o sull'altro – maggiore gravità rispetto al suo caso. Ciò non basta a dimostrare una disparità di trattamento e non giustifica quindi riduzioni di pena.\n5. Sempre in diritto il ricorrente contesta di avere violato l'art. 219 CP (violazione del dovere d'assistenza o educazione) nei confronti del figliastro ____________, verso il quale non ritiene di avere obblighi (ricorso, pag. 23 verso il basso). Egli disconosce però che l'art. 219 CP non riguarda solo i genitori di un minorenne, ma anche le persone cui incombe di fatto un dovere di assistenza o educazione, come nel caso di chi vive nella stessa economia domestica di un figliastro (v. Trechsel, op. cit., n. 1 ad art. 219 CP con svariati richiami). Al proposito il gravame non merita perciò altra disamina."}