{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-03-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-1999-63_2000-03-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59152&nX40_KEY=4933337&nTrefferzeile=8&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d559df39cded857e092f0c18b1fafef9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.1999.63"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 21.03.2000 17.1999.63"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 21.03.2000 17.1999.63"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 21.03.2000 17.1999.63"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:38:13", "Checksum": "31ae63694156eac8e52a00224a6dcfcf", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 21.03.2000 17.1999.63\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nc) Nella fattispecie, premessa l'applicabilità dell'art. 68 n. 1 CP al concorso di reati, la Corte di assise ha considerato che il soggetto ha delinquito in modo reiterato e in un lungo lasso di tempo a danno di ragazzi per i quali doveva essere di esempio (tanto più come agente di polizia), e ciò al solo scopo di soddisfare i propri istinti. Per di più – ha continuato la Corte – il ricorrente aveva aizzato il figliastro a fare altrettanto e aveva lasciato accessibili ai minori numerose videocassette di pornografia “dura”. Quanto al tentativo di parziale ritrattazione durante l'inchiesta, esso non denotava particolare pentimento o ravvedimento, tanto meno se si pensa che l'interessato addossava ingiustamente a funzionari di polizia la responsabilità di averlo indotto a confessioni inveritiere e attribuiva gratuitamente a terzi quella di avere influenzato i figli a suo scapito. L'unica attenuante consisteva nella scemata responsabilità medio-lieve, dovuta a disturbo della personalità per distimia e uso cronico (“tossicomanico”: sentenza, pag. 18 in fondo) di materiale pornografico. A suo favore andava poi tenuto conto dell'incensuratezza. Fosse stato giudicato per i soli fatti contenuti nell'atto di accusa principale – ha concluso la Corte – la colpa dell'imputato avrebbe giustificato una pena attorno ai tre anni e mezzo di reclusione. Dovendo egli essere riconosciuto colpevole anche di quanto figura nell'atto di accusa aggiuntivo, la pena non può essere inferiore ai quattro anni e mezzo di reclusione, cui va aggiunta l'incapacità di esercitare l'autorità parentale (sentenza, consid. 7).\nd) Per quel che è dei reati formanti oggetto dell'atto di accusa principale (non contestati), giova ricordare che il ricorrente è stato riconosciuto autore colpevole di:\n– ripetuti atti sessuali con fanciullo (art. 187 n. 1 CP), rispettivamente con persona incapace di discernimento o inetta a resistere (art. 191 CP) per avere, tra il 1995 e l'inizio del 1996, in 6 o 7 occasioni, palpeggiato nelle parti intime la figlia ____________ (_ anni), incapace di difendersi, penetrandola con un dito nella vagina e nell'ano e masturbandosi fino all'eiaculazione (in 4 o 5 occasioni dopo avere appoggiato il pene eretto sulla vagina e sulle natiche di lei, eiaculandole sulle gambe);\n– pornografia (art. 197 CP) per avere importato dall'Italia, tra il 1987 e il gennaio 1988, 17 videocassette con scene di urofilia, coprofilia e rapporti sessuali con animali;\n– violazione del dovere d'assistenza o educazione (art. 219 CP) per avere, commettendo gli abusi predetti e abbandonandosi in altri momenti a percosse ingiustificate, messo in pericolo lo sviluppo psicofisico dei figli ____________ e ____________\nIn esito all'atto di accusa aggiuntivo, il ricorrente è stato riconosciuto autore colpevole anche di:\n– ripetuti atti sessuali con fanciullo, rispettivamente con persona incapace di discernimento o inetta a resistere per avere, tra il 1995 e l'inizio del 1996, in diverse occasioni, toccato e accarezzato il pene del figlio ____________ (_ anni), incapace di difendersi;\n– ripetuti atti sessuali con persona incapace di discernimento o inetta a resistere per avere, tra la fine del 1990 e l'inizio del 1991, accarezzato sotto i vestiti le parti intime e tutto il corpo del figliastro ____________ (_ anni), incapace di difendersi;\n– istigazione (art. 24 CP) ad atti sessuali con fanciulli, rispettivamente con persone incapaci di discernimento o inette a resistere per avere, tra il 1995 e il 1996, indotto il figliastro ____________ a compiere almeno in due occasioni toccamenti sui ____________ e ____________ (_ anni), incapaci di difendersi;\n– ripetuta violazione dei doveri d'assistenza o educazione per avere, commettendo gli abusi predetti, messo in pericolo lo sviluppo psicofisico del figlio ____________ e del figliastro ____________\nLa prima Corte ha fissato globalmente la pena per i reati enunciati nell'atto di accusa principale, aumentandola in funzione dei reati che figurano nell'atto di accusa aggiuntivo. Tale metodo di quantificazione non è corretto. La Corte di assise avrebbe dovuto dipartirsi dal reato più grave (indipendentemente dall'atto di accusa) e aumentarla in misura adeguata, ritenuto un limite superiore pari alla metà della pena massima comminata (art. 68 n. 1 CP). Per contro essa avrebbe dovuto – ciò che non ha fatto, violando il diritto federale – concretare l'importanza attribuita all'attenuante della scemata responsabilità lieve-media, in modo che se ne potesse inferire il peso effettivo. Nella fattispecie il reato più grave era quello dell'art. 191 CP (atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere), che comporta la reclusione fino a dieci anni o la detenzione. La pena edittale per gli illeciti compiuti dal ricorrente poteva quindi variare da tre giorni di detenzione a quindici anni di reclusione. Entro tali limiti la sanzione andava fissata – e motivata – in funzione dei criteri illustrati dinanzi (consid. a e b)."}