{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-03-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-1999-63_2000-03-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59152&nX40_KEY=4933337&nTrefferzeile=8&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d559df39cded857e092f0c18b1fafef9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.1999.63"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 21.03.2000 17.1999.63"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 21.03.2000 17.1999.63"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 21.03.2000 17.1999.63"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:38:13", "Checksum": "31ae63694156eac8e52a00224a6dcfcf", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 21.03.2000 17.1999.63\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nLa Corte di assise ha ritenuto l'imputato colpevole dei reati ascrittigli nell'atto di accusa aggiuntivo del 13 luglio 1999 sulla scorta delle dichiarazioni sostanzialmente convergenti dei ragazzi, ripetute a più riprese davanti a interlocutori diversi e giudicate credibili da tre medici specialisti in psichiatria e psicoterapia. Nessun arbitrio si ravvisa nell'accertamento dei singoli indizi. Le incertezze, le reticenze, le esitazioni, le apparenti contraddizioni dei ragazzi su un punto o sull'altro sono state giustificate dalla prima Corte sia con opinioni proprie sia con quella degli specialisti (sentenza, pag. 50 a 61). Tutto ciò non lascia sussistere dubbi di rilievo sulla responsabilità dell'imputato. L'opposta conclusione del ricorrente presupporrebbe, del resto, non solo che tutti e tre i ragazzi abbiano mentito di comune intesa per “coprire” le malefatte di ____________ (giacché altrimenti mal si comprenderebbe quale motivo abbia indotto il figlio ____________ ad accusare il ricorrente), ma altresì che tutti e tre gli specialisti interpellati abbiano dato prova di assoluta sprovvedutezza. Un'ipotesi del genere appare, già a prima vista, di gran lunga meno verosimile rispetto alla versione dei fatti accertata dalle assise. Anche per quanto attiene al precetto in dubio pro reo la sentenza impugnata resiste dunque alla critica.\n4. In diritto il ricorrente insorge contro la commisurazione della pena, definita eccessivamente severa e senza alcun preciso riferimento all'attenuante della scemata responsabilità. Egli sottolinea inoltre di essersi limitato – anche nell'eventualità in cui lo si riconoscesse colpevole degli addebiti figuranti nell'atto di accusa aggiuntivo – a toccamenti di 5 o 10 minuti, “astenendosi dalla congiunzione carnale o da atti analoghi” ed evitando di sollecitare i minori a un qualsiasi ruolo attivo o degradante. Gli ultimi fatti risalgono per altro a un paio d'anni prima dell'arresto, avendo egli cessato le molestie spontaneamente. Quanto all'istigazione, poi, essa non ha avuto particolare intensità coercitiva, né il figliastro ____________ ha spiegato perché si sentisse determinato ad agire. Infine, poco o nessun peso la Corte di merito avrebbe dato alla circostanza che sui fatti dell'atto di accusa principale egli sarebbe “praticamente reo confesso”, che in caso di scemata responsabilità lieve-media egli doveva beneficiare di una riduzione di pena pari ad almeno il 30% e che in casi analoghi le pene inflitte non hanno mai superato, dandosi scemata responsabilità, i 3 anni di reclusione. Si volesse anche riconoscerlo colpevole delle imputazioni contenute nell'atto di accusa aggiuntivo, una pena di 30 mesi di carcere sarebbe il massimo di quanto potrebbe entrare in linea di conto nella fattispecie (ricorso, pag. 14 a 23 nel mezzo).\na) Il giudice commisura la pena alla colpa del reo tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui (art. 63 CP). La gravità della colpa è il criterio fondamentale per la fissazione della pena. A tale riguardo entrano in considerazione numerosi fattori: movente e circostanze esterne, intensità del proposito (determinazione) o della negligenza, risultato ottenuto, assenza di scrupoli, modo d'esecuzione del reato, entità del pregiudizio arrecato volontariamente, durata o reiterazione dell'illecito, ruolo in seno a una banda, recidiva, difficoltà personali o psicologiche e così via. Per quanto riguarda l'autore, in particolare, occorre considerare la sua situazione familiare e professionale, l'educazione ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere. Anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in linea di conto, compresa la collaborazione con gli inquirenti, il pentimento e la volontà di emendamento (DTF 124 IV 47 consid. 2d con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 e 116 IV 289 consid. 2a). Criteri ispirati alla parità di trattamento con casi analoghi hanno invece una portata relativa (loc. cit.; v. anche DTF 124 IV 47 consid. 2c), mentre esigenze di prevenzione generale svolgono solo un ruolo di second'ordine (DTF 118 IV 350 consid. 2g).\nb) Nella commisurazione della pena il giudice di merito fruisce di ampia autonomia quando valuta l'importanza di ogni singolo fattore. Egli deve indicare perciò quale peso attribuisce ai vari elementi considerati, non necessariamente in cifre o in percentuali, ma in modo che l'autorità di ricorso possa – pur rispettando la sua latitudine di apprezzamento – seguire il suo ragionamento e controllare l'applicazione della legge (Queloz, Commentaire de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de fixation et de motivation de la peine, in: RPS 116/1998 pag. 136 segg.). Sapere se la pena risponda a tali esigenze e rientri nei limiti edittali è una questione di diritto, che va quindi esaminata liberamente dalla Corte di cassazione e di revisione penale; nella commisurazione della pena, per contro, la Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo – come il Tribunale federale – ove il giudice di merito sia stato esageratamente severo o esageratamente mite, al punto da cadere nell'eccesso o nell'abuso del potere di apprezzamento (DTF 123 IV 152 consid. 2a con richiami)."}