{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-03-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-1999-63_2000-03-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59152&nX40_KEY=4933337&nTrefferzeile=8&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d559df39cded857e092f0c18b1fafef9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.1999.63"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 21.03.2000 17.1999.63"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 21.03.2000 17.1999.63"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 21.03.2000 17.1999.63"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:38:13", "Checksum": "31ae63694156eac8e52a00224a6dcfcf", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 21.03.2000 17.1999.63\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\na) Avuta nozione di quanto era verosimilmente accaduto alla piccola __________, con decisione del 28 aprile 1998 la Delegazione tutoria di __________ ha collocato entrambi i figli del ricorrente (__________ e ____________) al “Centro __________ ” di __________, decisione che ha poi confermato il 28 dicembre 1998 quando ha privato i genitori della custodia parentale (sentenza, pag. 23 in alto e 24). Durante una visita a __________, il 14 dicembre 1998, la madre è venuta a sapere dai figli – presente la responsabile del centro d'accoglienza, __________– che il ricorrente aveva commesso non solo atti di libidine sulla figlia __________, ma anche toccamenti sul figlio __________, e che toccamenti analoghi aveva perpetrato, su tutt'e due, il figliastro __________, così istigato dal ricorrente. La sera stessa la madre aveva avuto reticente conferma di ciò dal figliastro __________, il quale l'indomani aveva ribadito – non senza fatica e imbarazzo – le ammissioni davanti al segretario della Magistratura dei minorenni, confessando altresì il 21 dicembre 1998 e il 13 gennaio 1999 – con disagio ed esitazione – di avere subìto a sua volta, in due occasioni, toccamenti da parte del ricorrente (sentenza, pag. 42 consid. 4.4, pag. 50 consid. 5.2.2, pag. 54 e 56). Sull'attendibilità di __________ il Magistrato dei minorenni ha ordinato un esame medico, affidato alla dott. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia per bambini e adolescenti, la quale nel suo referto del 12 maggio 1999 ha definito il ragazzo “cre-dibile” (sentenza, pag. 52; classificatore rosso, act. 77, pag. 8 in fondo e 11). Analoga conclusione hanno espresso il\ndott. __________ e il dott. __________ (sentenza, pag. 54 in fondo). La figlia __________ inoltre ha riaffermato l'11 gennaio 1999 le sue accuse al fratellastro __________., compresa l'istigazione da parte del ricorrente, dinanzi al Magistrato dei minorenni (sentenza, pag. 55).\nQuanto agli illeciti commessi dal ricorrente sul figlio __________, la Corte di assise ha tratto convincimento dell'accaduto sia da quanto entrambi i figli avevano raccontato il 14 e il 16 dicembre 1998 alla madre e alla responsabile del “Centro __________ ”, sia da quanto la figlia __________. ha ribadito davanti al Magistrato dei minorenni l'11 gennaio 1999. Chiari cenni ad abusi in danno di __________ erano già emersi, del resto, da quanto i due avevano detto nell'aprile del 1998 alla loro “mamma diurna” __________ e a __________, animatrice di un centro della __________, come pure da quanto __________ aveva riferito al Magistrato dei minorenni il 28 aprile 1998. Le osservazioni della responsabile del “Centro __________ ” sul comportamento di __________ confermavano poi i sospetti (sentenza, pag. 57 in alto fino a pag. 60 in basso). Anche dal profilo temporale i fatti trovavano una loro spiegazione: mentre gli abusi in danno di __________ si riconducevano al periodo in cui la moglie era incinta dei (e il ricorrente non aveva rapporti intimi con lei), quelli in danno dei figli si situano negli anni 1995/96, quando le relazioni di coppia erano ormai turbate (e i rapporti intimi con la moglie inesistenti). Tutto ciò contribuiva a dare un quadro coerente e verosimile dell'accaduto (sentenza, pag. 60 in fondo e 61 in alto).\nb) Il ricorrente sostiene che gli indizi predetti sono stati enfatizzati, sorvolando sulle reticenze e le contraddizioni dei minorenni, disconoscendo che ___________ mirava a sminuire le proprie responsabilità e trascurando che i vaghi ricordi di lui risalgono a 8 anni prima. In circostanze del genere la Corte di merito non poteva raggiungere alcun convincimento serio, né poteva escludere che ____________ avesse perpetrato illeciti nei confronti di ____________ e ____________ di propria iniziativa, manipolando la buona fede chi lo interrogava. Giudicando il ricorrente colpevole, la Corte di assise avrebbe interpretato i vari indizi “in un'ottica meramente accusatoria” (memoriale, punto 1.4). Il fatto è che, ancora una volta, l'interessato trascende i limiti di un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio. Nell'ambito di un tale rimedio la valutazione degli indizi non può essere rimessa in causa come se la Corte di cassazione e di revisione penale fruisse di pieno potere cognitivo e potesse sostituire il proprio apprezzamento a quello dei primi giudici. L'unico problema sindacabile in concreto è – si ripete – quello di sapere se le assise abbiano condannato il ricorrente sebbene un apprezzamento non arbitrario (e non solo un apprezzamento diverso) degli indizi nel loro complesso lasciasse oggettivamente sussistere dubbi sulla colpevolezza. Tale non è sicuramente il caso nella fattispecie."}