{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-03-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-1999-63_2000-03-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59152&nX40_KEY=4933337&nTrefferzeile=8&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d559df39cded857e092f0c18b1fafef9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.1999.63"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 21.03.2000 17.1999.63"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 21.03.2000 17.1999.63"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 21.03.2000 17.1999.63"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:38:13", "Checksum": "31ae63694156eac8e52a00224a6dcfcf", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 21.03.2000 17.1999.63\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n2. Per quanto riguarda i reati che gli sono imputati in danno del figlio __________ e del figliastro _________, il ricorrente censura in primo luogo le considerazioni di principio enunciate dalla Corte di assise sui criteri preposti alla valutazione delle prove nell'ambito di un processo indiziario (sentenza, consid. 5.1). Fa valere – in estrema sintesi – che le dichiarazioni del figliastro sono pur sempre quelle di un ragazzo quindicenne, il quale con piena capacità d'intendere e di volere si è limitato a narrare di carezze nelle parti intime, subìte in un paio di occasioni 8 anni prima, e ormai dimenticate. Nella loro frammentarietà, contraddittorietà, inverosimiglianza e illogicità tali dichiarazioni non bastano a dimostrare gli abusi incriminati (ricorso, punti 1.1 e 1.2). Ottenute senza rigore metodologico da parte degli inquirenti, esse sono state considerate dipoi senza tenere conto di molte altre circostanze, tra cui l'esistenza di videocassette pornografiche in un armadio di casa, che “attirava ed eccitava specialmente il minore” (ricorso, punto 1.3).\nUn riepilogo più diffuso delle argomentazioni contenute nel ricorso non giova, dato che al riguardo il gravame si rivela d'acchito irricevibile. Invano si cercherebbe nelle prime nove pagine del memoriale, per vero, una qualsiasi censura di arbitrio (termine cui l'impugnazione neppure accenna). Anche nella sostanza il ricorrente si esaurisce nel contrapporre il proprio apprezzamento delle prove a quello della Corte di assise come se argomentasse davanti a un'autorità munita di pieno potere cognitivo non solo in diritto, ma anche nell'accertamento dei fatti. Ciò è palesemente inammissibile. Al ricorrente incombeva di illustrare come, dove e perché i primi giudici sarebbero incorsi, oltre che in presunti errori di valutazione, in sbagli o in mancanze qualificate che facciano apparire il loro ragionamento come indifendibile. Critiche di carattere appellatorio sono inadatte allo scopo. Carente di motivazione idonea, al proposito il gravame sfugge a un esame di merito.\n3. Sempre per quanto si riferisce agli illeciti che gli sono addebitati in danno del figlio __________ e del figliastro __________, il ricorrente invoca il principio in dubio pro reo, asserendo che “le incertezze e le contraddizioni” insite nelle dichiarazioni rilasciate dai minori sovvertono i criteri di rigore e imparzialità cui deve attenersi un processo indiziario (ricorso, punto 1.4). Al riguardo giova ricordare che il precetto in dubio pro reo ha duplice portata: come norma sulla valutazione delle prove esso fa sì che il giudice non possa dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando un apprezzamento oggettivo delle risultanze istruttorie nel loro complesso lasci sussistere dubbi insopprimibili sulla colpevolezza; come norma sull'onere della prova, per converso, esso fa carico allo Stato di dimostrare la colpevolezza dell'accusato, nel senso che non tocca a quest'ultimo comprovare la propria innocenza (DTF 120 Ia 36 consid. 2c con richiami di dottrina). Nel caso in esame il ricorrente si vale della massima in dubio pro reo come norma sulla valutazione delle prove. Questa non impone però che le risultanze istruttorie inducano a un assoluto convincimento di colpevolezza, giacché dubbi teorici sono sempre possibili, soprattutto in processi indiziari. Esige soltanto che il giudice rinunci a condannare l'imputato se una valutazione oggettiva delle prove nel loro insieme lasci dubbi rilevanti sulla colpevolezza. Ciò non esclude che il giudice possa avere legittime ragioni obiettive per ritenere perfettamente sostenibile una soluzione piuttosto che un'altra, apparentemente sostenibile anch'essa, ma meno verosimile (DTF del 17 luglio 1997 in re C., consid. 4).\nNel caso specifico la questione è di sapere, ciò premesso, se la Corte di assise abbia condannato il ricorrente quantunque un apprezzamento non arbitrario delle risultanze istruttorie nel loro complesso lasciasse oggettivamente sussistere dubbi sulla colpevolezza. Ora, i fatti che il ricorrente nega di avere perpetrato – quelli in danno del figlio __________ e del figliastro __________ – sono enunciati in un atto di accusa aggiuntivo del 13 luglio 1999 (sentenza, pag. 3 seg.), che la prima Corte ha ritenuto fondato in base a una serie di indizi. La giurisprudenza ha già avuto occasione di ricordare, in effetti, che – mancando prove dirette – un giudizio di condanna può anche essere sorretto da prove indirette, sempre ch'esse siano sufficientemente chiare, consentano cioè deduzioni logiche e precise (Rep. 1990 pag. 353 con richiami, 1980 pag. 405 consid. 4b; Walder, Der Indizienbeweis im Strafprozess, in: ZStrR 108/1991 pag. 299 segg.). In concreto i giudici di merito hanno ancorato il loro convincimento agli indizi che seguono."}