{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-03-21", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-1999-63_2000-03-21.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59152&nX40_KEY=4933337&nTrefferzeile=8&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d559df39cded857e092f0c18b1fafef9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.1999.63"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 21.03.2000 17.1999.63"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 21.03.2000 17.1999.63"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 21.03.2000 17.1999.63"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:38:13", "Checksum": "31ae63694156eac8e52a00224a6dcfcf", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 21.03.2000 17.1999.63\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Corte\ndi cassazione e di revisione penale |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nPellegrini, presidente, |\n|\nsegretario: |\nIsotta, cancelliere |\nsedente per statuire sul ricorso per cassazione del 25 ottobre 1999 presentato da\n|\n|\n____________,\n(patrocinato dall'avv. __________) |\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla sentenza emanata il 24 settembre 1999 della Corte delle assise criminali in Lugano; |\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;\n2. Il giudizio sulle spese.\nRitenuto\nin fatto: A. Con sentenza del 24 settembre 1999 la Corte delle assise criminali in Lugano ha riconosciuto ____________ autore colpevole\n– nei confronti della figlia __________, nata __________, di ripetuti atti sessuali con fanciullo, rispettivamente con persona incapace di discernimento o inetta a resistere, come pure di violazione del dovere d'assistenza o educazione;\n– nei confronti del figlio __________., nato anch'egli __________, di ripetuti atti sessuali con fanciullo, rispettivamente con persona incapace di discernimento o inetta a resistere, come pure di violazione del dovere d'assistenza o educazione;\n– nei confronti del figliastro __________, nato il __________, di atti sessuali con persona incapace di discernimento o inetta a resistere, di istigazione ad atti sessuali con fanciulli, di istigazione ad atti sessuali con fanciulli, rispettivamente con persone incapaci di discernimento o inette a resistere, come pure di violazione del dovere d'assistenza o educazione.\n____________ è stato riconosciuto colpevole, inoltre, di pornografia per avere importato dall'Italia 17 videocassette con scene di urofilia, coprofilia e rapporti sessuali con animali.\nCiò premesso, la Corte ha condannato ____________ alla pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione, dedotto il carcere preventivo sofferto, alla rifusione di fr. 56 065.65 a ciascuno dei figli __________ e __________ (fr. 20 000.– per torto morale e fr. 16 065.65 per danni materiali), costituitosi parti civili, alla rifusione di fr. 23 783.80 al figliastro ___________ (fr. 15 000.– per torto morale e fr. 8783.80 per danni materiali), costituitosi anch'egli parte civile, come pure alla privazione dell'autorità parentale sui figli __________ e __________ Infine la Corte ha pronunciato la confisca di tutto quanto sequestrato (74 videocassette, di cui 17 di pornografia “dura”, 5 cassette per videocamera, 5 astucci con fotografie, un miniregistratore, una bambola gonfiabile, un fucile a pompa, una scatola di munizioni per pistola e un bastone di alluminio).\nB. Contro la sentenza di assise ____________ ha presentato il\n28 settembre 1999 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del ricorso, depositati il 25 ottobre successivo, egli chiede di annullare parzialmente la sentenza impugnata, riformandola nel senso di proscioglierlo dai reati ascrittigli nei confronti del figlio __________ e del figliastro __________, di contenere la pena inflittagli in un massimo 20 mesi di carcere (subordinatamente 30 mesi, nell'ipotesi in cui fossero confermati anche i reati nei confronti di __________ e __________), di ridurre l'indennità per la figlia __________ a fr. 10 000.– di torto morale più le spese di patrocinio, di annullare le altre indennità a suo carico e – infine – di limitare la confisca alle 17 videocassette di pornografia “dura”, dissequestrando il resto.\nNelle sue osservazioni del 25 novembre 1999 il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso. Analoga conclusione formulano le parti civili __________ e __________ nelle loro osservazioni del 30 novembre 1999, come pure la parte civile ___________ con osservazioni del 1° dicembre 1999.\nConsiderando\nin diritto: 1. Il ricorrente contesta anzitutto gli accertamenti su cui si fonda la condanna per i reati imputatigli nei confronti del figlio __________ e del figliastro __________. (gli illeciti in danno della figlia __________ non sono contestati), sostenendo che in realtà di tali fatti manca la prova. Se non che, un ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto. L'accertamento dei fatti o l'apprezzamento delle prove può essere censurato solo ove la sentenza impugnata denoti arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP). Arbitrario, tuttavia, non significa semplicemente erroneo, né tanto meno manchevole o discutibile, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o in aperto contrasto con gli atti del processo (Rep. 1990 pag. 352 consid. 1, pag. 360 consid. 2.2a; sulla nozione di arbitrio: DTF 125 I 168 consid. 2a, 124 I 316 consid. 5a, 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a, 120 Ia 40 consid. 4b; sulla nozione di arbitrio nell'apprezzamento delle prove: DTF 118 Ia 30 consid. 2b con rinvii). Spetta al ricorrente indicare quali constatazioni siano viziate di arbitrio, spiegando in che consista l'arbitrio. Argomentazioni d'ordine generale o meramente appellatorie non sono ricevibili."}