3 CP), l'art. 9 cpv. 6 CPP lascia all'autorità giudicante di decidere se e in che misura debbano essere attribuite ripetibili. L'autorità dispone, in tale ambito, di un proprio potere di apprezzamento e decide in base a criteri di equità, specie in caso di proscioglimento. In concreto, come si è già rilevato, l'attribuzione di ripetibili per il patrocinio d'ufficio si giustifica, quanto meno in sede dibattimentale. E tali ripetibili vanno poste a carico della controparte, la quale ancora in replica ha postulato a torto la conferma del decreto di accusa. Date le circostanze, un'indennità di fr. 1'000.– appare adeguata (cfr. l'art. 33 TOA). III. Sulle spese e le ripetibili 8.