Anzi, essa l'ha contestata, rilevando che il giornalista ____________ aveva riportato nel proprio articolo quanto appreso durante un colloquio del 7 febbraio 1997 presso la Banca ____________, al quale aveva presenziato. Sia come sia, determinante resta il fatto che nella fattispecie la ricorrente è stata prosciolta perché al dibattimento ha eccepito il vizio formale della querela, sicché la questione dell'applicazione in suo favore dell'art. 31 cpv. 3 CP può restare aperta, non influendo essa sull'esito del procedimento. Ora, dato che in caso di proscioglimento le spese del procedimento non possono essere caricate al querelato (art. 9 cpv. 3 CP), l'art. 9 cpv.