A parte il fatto però che il difetto formale della querela doveva essere rilevato d'ufficio, nello stadio in cui era giunto il procedimento l'eccezione poteva essere sollevata solo in sede di dibattimento. D'altro canto – e contrariamente a quanto ritiene il Pretore – dalla copiosa corrispondenza inviata al Ministero non risulta che la querelata abbia ammesso la diffamazione. Anzi, essa l'ha contestata, rilevando che il giornalista ____________ aveva riportato nel proprio articolo quanto appreso durante un colloquio del 7 febbraio 1997 presso la Banca ____________, al quale aveva presenziato.