La ricorrente assevera pure di non avere mai ammesso la diffamazione. L'articolo pubblicato da ____________ non riportava altro che il contenuto dell'incontro avvenuto presso la querelante il 7 febbraio 1997, al quale costui aveva partecipato, ragione per cui non si può addebitarle responsabilità alcuna per l'agire di questi. Da ultimo la ricorrente sostiene di dover beneficiare del recesso di querela nei confronti di ____________ in base all'art. 31 CP. 7. Nel caso specifico si è trattato, come rileva il Pretore (pag. 4 ultimo cpv.), di proscioglimento tecnico, poiché il difetto formale della querela, che la invalidava, avrebbe comportato l'abbandono del procedimento (Trechsel, op.