3). 6. La ricorrente sottolinea dapprima che la validità della querela doveva essere rilevata d'ufficio dal Procuratore pubblico. Cittadina germanica non cognita dell'italiano e non giurista, essa afferma di avere incontrato parecchi problemi di comprensione linguistica durante l'istruttoria. Inoltre il proprio legale di fiducia, cui il mandato era stato affidato l'8 gennaio 1999, a istruttoria conclusa, aveva rinunciato al patrocinio prima del dibattimento previsto inizialmente per il 22 giugno 1999, ma poi rinviato al 28 settembre proprio per tale motivo. La ricorrente assevera pure di non avere mai ammesso la diffamazione.