Il diritto di presentare querela è di principio solo personale e non può essere trasferito ad altri. Ove sia è lesa una persona giuridica, la competenza per sporgerla è definito dall'organizzazione interna della stessa. La facoltà spetta a quell'organo, cui incombe la tutela degli interessi lesi dal reato e i cui poteri risultano dal registro di commercio. In materia di delitti contro l'onore occorre una procura speciale (DTF 122 IV 209 consid. 3c, 118 IV 170 consid. 1b, 99 IV 2 segg.; Trechsel, op. cit., n. 5 ad art. 28 CP).