{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-02-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-1999-61_2000-02-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59146&nX40_KEY=4711474&nTrefferzeile=78&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1141b503c0cd3a2dc8a994fd44c9d87f"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["17.1999.61"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 18.02.2000 17.1999.61"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 18.02.2000 17.1999.61"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 18.02.2000 17.1999.61"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 22:48:00", "Checksum": "e1e6db0815370c2c5542658e051b859e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 18.02.2000 17.1999.61\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nSia come sia, determinante resta il fatto che nella fattispecie la ricorrente è stata prosciolta perché al dibattimento ha eccepito il vizio formale della querela, sicché la questione dell'applicazione in suo favore dell'art. 31 cpv. 3 CP può restare aperta, non influendo essa sull'esito del procedimento. Ora, dato che in caso di proscioglimento le spese del procedimento non possono essere caricate al querelato (art. 9 cpv. 3 CP), l'art. 9 cpv. 6 CPP lascia all'autorità giudicante di decidere se e in che misura debbano essere attribuite ripetibili. L'autorità dispone, in tale ambito, di un proprio potere di apprezzamento e decide in base a criteri di equità, specie in caso di proscioglimento. In concreto, come si è già rilevato, l'attribuzione di ripetibili per il patrocinio d'ufficio si giustifica, quanto meno in sede dibattimentale. E tali ripetibili vanno poste a carico della controparte, la quale ancora in replica ha postulato a torto la conferma del decreto di accusa. Date le circostanze, un'indennità di fr. 1'000.– appare adeguata (cfr. l'art. 33 TOA).\nIII. Sulle spese e le ripetibili\n8. Gli oneri del presente giudizio vanno addebitati alla parte civile (soccombente) e ____________ (accoglimento del ricorso di ____________) in ragione di metà ciascuno (art. 15 cpv. 1 e 2 CPP). Trattandosi di un reato a querela di parte, la parte civile verserà inoltre ad ____________, che per presentare il ricorso e le osservazioni al ricorso della controparte si è valsa di un avvocato, un'equa indennità a titolo di ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).\nPer questi motivi,\nvisto per le spese l'art. 39 lett. d LTG,\npronuncia: 1. In quanto ricevibile, il ricorso per cassazione della Banca ____________ è respinto.\n2. Il ricorso per cassazione di ____________ è accolto e la sentenza impugnata è riformata nel senso che la Banca ____________ è condannata a versarle fr. 1'000.–- per ripetibili di prima sede.\n3. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 600.–-\nb) spese fr. 100.–-\nfr. 700.–-\nsono posti per metà a carico ____________ e per metà a carico della Banca ____________, che rifonderà alla controparte fr. 1'000.– per ripetibili di questa sede.\n4. Intimazione a:\n– ____________ tramite l'avv. __________;\n– avv. __________;\n– Banca ____________,\n– avv. ____________,\n– Ministero pubblico, Lugano;\n– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.\nPer la Corte di cassazione e di revisione penale\nIl presidente Il segretario"}