{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-02-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-1999-61_2000-02-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59146&nX40_KEY=4933338&nTrefferzeile=82&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1141b503c0cd3a2dc8a994fd44c9d87f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.1999.61"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 18.02.2000 17.1999.61"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 18.02.2000 17.1999.61"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 18.02.2000 17.1999.61"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:19:07", "Checksum": "71f7dd8df72e12d663734a611c9d8c4c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 18.02.2000 17.1999.61\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n7. Nel caso specifico si è trattato, come rileva il Pretore (pag. 4 ultimo cpv.), di proscioglimento tecnico, poiché il difetto formale della querela, che la invalidava, avrebbe comportato l'abbandono del procedimento (Trechsel, op. cit., n. 11 ad art. 28 CP). La ricorrente non è stata assistita da un patrocinatore durante l'istruttoria. Solo a decreto di accusa emanato (e del quale era stato attestato il passaggio in giudicato) è pervenuta al Ministero pubblico una dichiarazione di ricorso datata 15 dicembre 1998 da parte dell'avv. ___________, il quale segnalava che la sua mandante aveva ricevuto una polizza di versamento per fr. 3'300.– senza mai avere mai visto decisione alcuna (act. 54). In seguito l'avv. ___________ ha comunicato l'8 gennaio 1999 l'assunzione del mandato e l'opposizione a titolo cautelativo per lo stesso motivo (act. 57), salvo rinunciare al patrocinio il 18 giugno successivo, onde il rinvio del dibattimento già fissato per il 22 giugno 1999 e la richiesta di nomina di un difensore d'ufficio formulata dal Pretore. A parte il fatto però che il difetto formale della querela doveva essere rilevato d'ufficio, nello stadio in cui era giunto il procedimento l'eccezione poteva essere sollevata solo in sede di dibattimento. D'altro canto – e contrariamente a quanto ritiene il Pretore – dalla copiosa corrispondenza inviata al Ministero non risulta che la querelata abbia ammesso la diffamazione. Anzi, essa l'ha contestata, rilevando che il giornalista ____________ aveva riportato nel proprio articolo quanto appreso durante un colloquio del 7 febbraio 1997 presso la Banca ____________, al quale aveva presenziato.\nSia come sia, determinante resta il fatto che nella fattispecie la ricorrente è stata prosciolta perché al dibattimento ha eccepito il vizio formale della querela, sicché la questione dell'applicazione in suo favore dell'art. 31 cpv. 3 CP può restare aperta, non influendo essa sull'esito del procedimento. Ora, dato che in caso di proscioglimento le spese del procedimento non possono essere caricate al querelato (art. 9 cpv. 3 CP), l'art. 9 cpv. 6 CPP lascia all'autorità giudicante di decidere se e in che misura debbano essere attribuite ripetibili. L'autorità dispone, in tale ambito, di un proprio potere di apprezzamento e decide in base a criteri di equità, specie in caso di proscioglimento. In concreto, come si è già rilevato, l'attribuzione di ripetibili per il patrocinio d'ufficio si giustifica, quanto meno in sede dibattimentale. E tali ripetibili vanno poste a carico della controparte, la quale ancora in replica ha postulato a torto la conferma del decreto di accusa. Date le circostanze, un'indennità di fr. 1'000.– appare adeguata (cfr. l'art. 33 TOA).\nIII. Sulle spese e le ripetibili\n8. Gli oneri del presente giudizio vanno addebitati alla parte civile (soccombente) e ____________ (accoglimento del ricorso di ____________) in ragione di metà ciascuno (art. 15 cpv. 1 e 2 CPP). Trattandosi di un reato a querela di parte, la parte civile verserà inoltre ad ____________, che per presentare il ricorso e le osservazioni al ricorso della controparte si è valsa di un avvocato, un'equa indennità a titolo di ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).\nPer questi motivi,\nvisto per le spese l'art. 39 lett. d LTG,\npronuncia: 1. In quanto ricevibile, il ricorso per cassazione della Banca ____________ è respinto.\n2. Il ricorso per cassazione di ____________ è accolto e la sentenza impugnata è riformata nel senso che la Banca ____________ è condannata a versarle fr. 1'000.–- per ripetibili di prima sede.\n3. Gli oneri processuali, consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 600.–-\nb) spese fr. 100.–-\nfr. 700.–-\nsono posti per metà a carico ____________ e per metà a carico della Banca ____________, che rifonderà alla controparte fr. 1'000.– per ripetibili di questa sede.\n4. Intimazione a:\n– ____________ tramite l'avv. __________;\n– avv. __________;\n– Banca ____________,\n– avv. ____________,\n– Ministero pubblico, Lugano;\n– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.\nPer la Corte di cassazione e di revisione penale\nIl presidente Il segretario\n|\nQuesto giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 PPF). La dichiarazione di ricorso deve essere presentata alla scrivente Corte entro 10 giorni dalla notificazione del dispositivo; la motivazione entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata (art. 272 PPF). |"}