{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-02-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-1999-61_2000-02-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59146&nX40_KEY=4933338&nTrefferzeile=82&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1141b503c0cd3a2dc8a994fd44c9d87f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.1999.61"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 18.02.2000 17.1999.61"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 18.02.2000 17.1999.61"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 18.02.2000 17.1999.61"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:19:07", "Checksum": "71f7dd8df72e12d663734a611c9d8c4c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 18.02.2000 17.1999.61\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n3. Secondo costante giurisprudenza, una querela è valida quando il procedente ha espresso all'autorità competente, entro il termine previsto dall'art. 29 CP e nelle forme previste dal diritto cantonale, la volontà incondizionata che l'autore del reato sia perseguito (DTF 118 IV 169 consid. 1b, 115 IV 2 consid. 2a, 108 Ia 99 seg. consid. 2; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2a edizione, 1997, n. 7 all'introduzione all'art. 28 CP; CCRP, sentenza del 6 marzo 1995 in re C.-M., consid. 2). Se la parte lesa intende agire tramite un rappresentante o se un terzo agisce in suo nome senza procura, la querela è ammissibile soltanto ove la procura – rispettivamente la ratifica – avvenga prima della scadenza del termine di tre mesi previsto dall'art. 29 CP (DTF 103 IV 72 consid. 4). Il diritto di presentare querela è di principio solo personale e non può essere trasferito ad altri. Ove sia è lesa una persona giuridica, la competenza per sporgerla è definito dall'organizzazione interna della stessa. La facoltà spetta a quell'organo, cui incombe la tutela degli interessi lesi dal reato e i cui poteri risultano dal registro di commercio. In materia di delitti contro l'onore occorre una procura speciale (DTF 122 IV 209 consid. 3c, 118 IV 170 consid. 1b, 99 IV 2 segg.; Trechsel, op. cit., n. 5 ad art. 28 CP).\n4. In concreto è pacifico che la denuncia del 17 aprile 1997 contro ____________ è stata sottoscritta unicamente dall'avv. ____________, direttore aggiunto con diritto di firma a due, come risulta dall'estratto del registro di commercio. Gli argomenti addotti dalla ricorrente a sostegno della validità dell'atto non possono essere condivisi. Intanto giova ricordare che, nei reati a querela di parte, la valida dell'atto è un requisito di procedibilità, che va esaminato d'ufficio. Poco importa dunque che la pubblica Accusa non l'abbia fatto. In secondo luogo la ricorrente fonda il proprio gravame su documenti irricevibili. Per di più le osservazioni inoltrate il 13 giugno 1997 alla Camera dei ricorsi penali (doc. 5), oltre a non menzionare la volontà incondizionata di perseguire ____________, nemmeno sono indirizzate all'autorità competente, ossia al Procuratore pubblico (art. 2 cpv. 3 CPP). Ne segue che, come rettamente ha ritenuto il Pretore, il primo atto di ratifica valido è intervenuto con la sottoscrizione da parte dell'avv. ____________ e del procuratore ____________ della procura 21 giugno 1999 (nel fascicolo \"documenti di parte civile\") rilasciata al patrocinatore della querelante, allorché il termine dell'art. 29 CP era ampiamente scaduto (DTF 103 IV 72 consid. 4b in fine). Ciò posto, il ricorso della Banca ____________ deve essere respinto.\nII. Sul ricorso di ____________\n5. Il Pretore non ha attribuito alla ricorrente indennità per ripetibili per il fatto che costei durante l'istruttoria non si era voluta sottoporre a interrogatorio e in seguito, pur patrocinata da un legale e disponendo della facoltà di esaminare gli atti, mai aveva sollevato eccezione alcuna sulla validità della querela. Oltre a ciò, secondo il Pretore, gli argomenti di merito sollevati al dibattimento non avevano trovato accoglimento alcuno. Anzitutto perché quanto da lei comunicato al giornalista ____________ dello ____________ costituiva diffamazione, ciò che l'accusata stessa ammetteva nella copiosa corrispondenza inviata al Ministero pubblico. Inoltre perché il ritiro della querela contro ____________ non poteva giovarle, trattandosi di fattispecie completamente distinte. In effetti, alla querelata era stato imputato di avere comunicato al giornalista ____________ i fatti costituenti diffamazione, mentre a ____________ di avere pubblicato sulla ____________ gli stessi fatti appresi da ____________. In definitiva, quindi, il Pretore ha rimproverato alla ricorrente di essere stata negligente nell'omettere di sollevare immediatamente l'eccezione d'ordine e ha altresì ritenuto che non era ammissibile caricare alla querelante spese legali causate dalla preparazione e dalla presentazione al dibattimento di argomenti infondati (pag. 4 cpv. 3).\n6. La ricorrente sottolinea dapprima che la validità della querela doveva essere rilevata d'ufficio dal Procuratore pubblico. Cittadina germanica non cognita dell'italiano e non giurista, essa afferma di avere incontrato parecchi problemi di comprensione linguistica durante l'istruttoria. Inoltre il proprio legale di fiducia, cui il mandato era stato affidato l'8 gennaio 1999, a istruttoria conclusa, aveva rinunciato al patrocinio prima del dibattimento previsto inizialmente per il 22 giugno 1999, ma poi rinviato al 28 settembre proprio per tale motivo. La ricorrente assevera pure di non avere mai ammesso la diffamazione. L'articolo pubblicato da ____________ non riportava altro che il contenuto dell'incontro avvenuto presso la querelante il 7 febbraio 1997, al quale costui aveva partecipato, ragione per cui non si può addebitarle responsabilità alcuna per l'agire di questi. Da ultimo la ricorrente sostiene di dover beneficiare del recesso di querela nei confronti di ____________ in base all'art. 31 CP."}