{"Signatur": "TI_TRAP_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2000-02-18", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_001_17-1999-61_2000-02-18.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=59146&nX40_KEY=4933338&nTrefferzeile=82&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "1141b503c0cd3a2dc8a994fd44c9d87f"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["17.1999.61"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 18.02.2000 17.1999.61"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 18.02.2000 17.1999.61"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 18.02.2000 17.1999.61"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 23:19:07", "Checksum": "71f7dd8df72e12d663734a611c9d8c4c", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 18.02.2000 17.1999.61\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. 17.1999.00062 |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Corte\ndi cassazione e di revisione penale |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nPellegrini, presidente, |\n|\nsegretario: |\nIsotta, cancelliere |\nsedente per statuire sui ricorsi per cassazione del 4 e 5 novembre 1999 presentati da\n|\n|\n____________,\n(patrocinata dal difensore d'ufficio avv. __________) e dalla Banca ____________, (patrocinata dall'avv. __________)\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nla sentenza emanata il 28 settembre 1999 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;\n|\nesaminati gli atti,\nposti i seguenti\npunti di questione: 1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione di ____________;\n2. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione della Banca ____________;\n3. Il giudizio sulle spese.\nRitenuto\nin fatto: A. Il 17 aprile 1997 la Banca ____________ ha querelato ____________, ____________ e ____________ per diffamazione, calunnia, istigazione a diffamazione e calunnia. Le querele si riferivano a una comunicazione che ____________ aveva fatto alla redazione del quindicinale Der ____________, secondo cui da un conto asseritamente a lei intestato presso la Banca ____________ a Lugano erano spariti fr. 1.2 milioni e che l'istituto si era reso responsabile di truffa, appropriazione indebita, soppressione di documenti e violazione del segreto bancario. La dichiarazione era poi stata riportata negli articoli \"Gesucht wird eine Million\" apparso il 4 aprile 1997 su Der ____________ e \"Seltsame Vorgänge bei der Banca ____________ – Vermögen verschwunden\" apparso il 3-4 aprile 1997 sulla ____________.\nB. Con decreti di accusa del 9 ottobre 1998 il Procuratore pubblico ha riconosciuto ____________ e ____________ autori colpevoli di diffamazione, condannandoli rispettivamente a una multa di fr. 300.– e di fr. 3'000.–. In seguito la Banca ____________ ha ritirato la querela contro ____________. Statuendo su opposizione di ____________, con sentenza del 28 settembre 1999 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha prosciolto l'imputata dall'accusa di diffamazione poiché la parte lesa non aveva presentato una querela valida, senza però accordare le ripetibili chieste.\nC. Contro il giudizio predetto la Banca ____________ e ____________ hanno inoltrato il 1° e il 4 ottobre 1999 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta del 4 novembre 1999 ____________ chiede il riconoscimento di ripetibili, lasciando a questa Corte di determinarne l'importo. Nella propria motivazione, del 5 novembre 1999, la Banca ____________ postula l'annullamento della sentenza impugnata. Con osservazioni del 24 novembre 1999 il Procuratore pubblico si rimette al giudizio di questa Corte per quanto attiene al ricorso della Banca ____________, mentre conclude per il rigetto del ricorso introdotto da ____________. Querelante e querelato propongono la vicendevole reiezione dei ricorsi.\nConsiderando\nin diritto: I. Sul ricorso della Banca ____________\n1. In cassazione è vietato mutare il materiale processuale che ha fatto oggetto del primo giudizio. Nuovi documenti o nuove prove non sono quindi ricevibili (Rep. 1973 pag. 240 consid. 7; da ultimo: CCRP, sentenza del 17 maggio 1999 in re W., consid. 1). L'estratto del verbale della commissione del Consiglio di amministrazione della Banca ____________ dell'11 aprile 1997 (doc. 3), lo scritto indirizzato dal Procuratore pubblico il 26 giugno 1997 all'istituto di credito (doc. 4) e le osservazioni da questi presentate il 13 giugno 1997 alla Camera dei ricorsi penali (doc. 5), annessi al ricorso per cassazione della parte civile, non possono dunque essere considerati ai fini del giudizio.\n2. Il Pretore ha ritenuto che la querela sporta il 17 aprile 1997 dalla Banca ____________, parte lesa, non era valida perché sottoscritta dal solo avv. ____________, direttore aggiunto con diritto di firma a due. Il primo atto di ratifica, intervenuto al più presto il 21 giugno 1999 da parte del procuratore ____________, che ha firmato con l'avvocato ____________ la procura in favore dell'avv. ____________ (prodotta alla prima udienza in Pretura del 22 giugno 1999), è inefficace perché avvenuto ben oltre il termine dell'art. 29 CP (pag. 3 in fine e 4 in alto). La ricorrente fa valere che il pubblico Ministero, il quale aveva trattato congiuntamente le denunce penali del 1° marzo 1997 di ____________ contro di lei e le proprie del 17 aprile successivo, non aveva sollevato obiezioni sulla validità delle stesse, tant'è che agli atti vi sono documenti da cui risulta la volontà incondizionata di perseguire la denunciata per diffamazione. In particolare la ricorrente richiama le osservazioni all'istanza di promozione dell'accusa di ____________ inoltrate il 13 giugno 1997 alla Camera dei ricorsi penali, in cui essa fa esplicito riferimento alla denuncia del 17 aprile precedente."}