Provvisto di buon diritto, il ricorso merita dunque di essere accolto. Ciò comporta l'assoluzione dell'imputata e la conseguente riforma della sentenza impugnata (art. 296 cpv. 1 CPP). 6. Gli oneri processuali di entrambe le sedi vanno a carico dello Stato (art. 9 cpv. 3 e 15 cpv. 2 CPP). Alla ricorrente, che si è valsa di un avvocato, si giustifica di riconoscere un'indennità per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP) davanti ai due gradi di giudizio. Trattandosi esclusivamente di un reato perseguito a querela di parte, l'indennità va addebitata al querelante. Per questi motivi, visto per le spese l'art. 39 lett. d LTG, pronuncia: