Eppure ciò era stato fatto valere dal difensore della querelata al dibattimento (consid. E). Ne segue, nelle condizioni descritte, che l'equanimità del testimone non riusciva per nulla scontata e non poteva assolutamente sorreggere, da sé sola, l'accertamento contenuto nella sentenza impugnata. Fondando l'esistenza del reato sulla semplice dichiarazione di un terzo che non è stato in grado di riferire una sola ingiuria e che era stato querelato a sua volta dall'accusata per ingiurie, il Pretore è caduto perciò in un accertamento manifestamente insostenibile, e come tale arbitrario. Provvisto di buon diritto, il ricorso merita dunque di essere accolto.