In effetti, il Pretore stesso ha espressamente rilevato nel giudizio impugnato che, se inveritiere, le affermazioni divulgate dal querelato nei due articoli di stampa sono lesive dell'onore della querelante. Non è dato di vedere il motivo per cui la ricorrente si dilunga nel suo gravame sulla sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo del reato, dal momento che la sua realizzazione non è stata negata, ma che il querelato è stato prosciolto poiché le pubblicazioni corrispondevano sostanzialmente alla verità.