6 in fine). 5. La ricorrente rimprovera poi al Pretore di avere erroneamente negato la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di diffamazione. Se non che, anche tutte le argomentazioni da lei proposte in questo contesto, oltre a riprendere sostanzialmente le censure relative alla prova della verità e della buona fede, sulle quali già si è ampiamente detto, non giovano. In effetti, il Pretore stesso ha espressamente rilevato nel giudizio impugnato che, se inveritiere, le affermazioni divulgate dal querelato nei due articoli di stampa sono lesive dell'onore della querelante.