il giudice deve poi stabilire con libero esame, in diritto, se tali elementi erano sufficienti per credere alla veridicità dell'asserzione. Tale apprezzamento va a sua volta vagliato con pieno potere cognitivo anche dall'autorità di cassazione (DTF 124 IV 152 consid. 3b in fine; Corboz, op. cit. pag. 659; CCRP sentenza del 13 aprile 1999 in re B. consid. 2). Cautela particolare si impone, comunque sia, da parte di chi divulga le proprie asserzioni a un'ampia cerchia tramite un mezzo di diffusione (DTF 1224 IV 151 consid. 3b, 116 IV 208 consid. 3b, 105 IV 118 consid.