La prova liberatoria presuppone, in ogni caso, che l'affermazione non sia stata proferita con leggerezza: l'accusato deve dimostrare di averne creduto la veridicità dopo avere intrapreso coscienziosamente quanto ci si doveva attendere da lui, secondo le circostanze concrete e la sua situazione personale, per convincersi della sua esattezza (DTF 124 IV 151 consid. 3b, 116 IV 207 consid. 3, 105 IV 118 segg. consid. 2a). Incombe nondimeno all'accusato addurre quali fossero gli elementi di cui egli disponeva a quel momento (questione di fatto); il giudice deve poi stabilire con libero esame, in diritto, se tali elementi erano sufficienti per credere alla veridicità dell'asserzione.